AUTO DISABILI
Per quanto concerne la vendita agevolata di autoveicoli a soggetti non vedenti, le istruzioni sono state fornite dalla Ministero delle Finanze con la Circolare n. 72/E del 30 luglio 2001 dalla quale risulta che l’agevolazione spetta ai disabili rientranti in una delle suddette tre categorie:
a) ciechi totali: soggetti colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
b) ciechi parziali: soggetti che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%;
c) ipovedenti gravi: soggetti che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.
Dal certificato risulta che il cliente è stato dichiarato cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi e con la specifica che nell’occhio destro il residuo visivo è di 1/30 e cioè al di sotto di 1/20 mentre per l’occhio sinistro è stata apposta la dicitura €˜conta dita a 50 cm‑¬. Detta dicitura viene di norma associata ad una acutezza visiva inferiore ad 1/100 e pertanto senz’altro inferiore ad 1/20.
Per entrambi gli occhi pertanto risulta sussistere la condizione €˜residuo visivo non superiore a 1/20‑¬ e rientrando il cliente nella categoria dei ciechi parziali, secondo quanto previsto dalla circolare n. 72/E, potrà accedere all’acquisto del veicolo con aliquota IVA agevolata.
Torna alla HOME di AUTO DISABILI - DOMANDE FREQUENTI