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SPECIALE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Disabili-com: logo Speciale Barriere architettoniche

ATTIVITA' COMMERCIALI

A garantire l'accessibilità dei servizi commerciali non vi è stata che una tarda e limitata azione legislativa in questo importante settore.
Ad affrontare il problema in modo specifico è il D.M.LL.PP. 236/1989.
Esso sancisce il principio generale che "ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità", dove per "adattabilità" si intende la possibilità di adattare facilmente e rapidamente l'immobile alle esigenze dell'utente disabile.
Al di là del principio generale sancito, ciò che più interessa è che le sedi e gli impianti produttivi delle aziende o delle imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio devono essere accessibili.
Naturalmente, tale norma si applica agli edifici di nuova costruzione e a quelli preesistenti alla legge, nel caso in cui siano oggetto di interventi di ristrutturazione.
Per raggiungere tale scopo, l'articolo 11 prevede che, al momento della domanda per il rilascio della licenza di abitabilità o agibilità dell'opera costruita, sia presentata una perizia redatta da un tecnico abilitato, al fine di accertare se quanto realizzato corrisponde alle disposizioni di legge relative alle barriere architettoniche.
Lo stesso decreto, all'articolo 3, dispone che le sedi e gli impianti produttivi delle aziende o delle imprese non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio devono soddisfare comunque al requisito dell'adattabilità.
Più articolato si presenta il caso delle unità immobiliari, sedi di attività aperte al pubblico (quale è il caso, ad esempio, delle attività commerciali): esse devono soddisfare al requisito della "visitabilità", cioè deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione e agli spazi nei quali il cittadino entra in contatto con la funzione svolta dall'attività che ha sede in quel determinato luogo. Inoltre, per le attività che presentano una superficie netta pari o superiore ai 250 metri quadrati deve essere garantita l'accessibiltà anche ad almeno un servizio igienico, requisito, questo, non richiesto alle attività di minore superficie.
Anche tali disposizioni si applicano alle nuove edificazioni o quelle che sono oggetto di ristrutturazione: se non vengono soddisfatte le disposizioni richieste viene negata l'agibilità dei locali.

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