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contrassegnoIl contrassegno invalidi europeo riconosce pari diritti di circolazione e sosta ai loro titolari anche al di fuori del paese di provenienza, ma è bene sapere che ci sono differenze


Tempo di vacanze, quindi di spostamenti, per molti italiani. Italiani che ancora spesso scelgono l’auto per viaggiare, godendo così della comodità del mezzo proprio, che in alcuni casi – soprattutto di bisogni particolari – risulta la soluzione di viaggio preferibile. Abbiamo quindi pensato di dedicare qui un piccolo focus sul contrassegno auto per disabili e sua validità nei diversi Paesi, comunitari e non.

Chiariamo subito che, grazie alla cosiddetta “reciprocità” che lega UE e SEE (Spazio Economico Europeo), insieme a Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea, il Paese che ci ospita garantisce al viaggiatore proveniente da un altro stato gli stessi diritti di cui gode in patria, per quanto riguarda parcheggio e mobilità. Il cittadino quindi possessore di contrassegno di parcheggio per disabili europeo può goderne i vantaggi all’interno dello stato aderente gli accordi internazionali, e questo secondo le Raccomandazioni del Consiglio dell'UE 98/376/CE e 2008/205/CE.

Va sottolineato, tuttavia, che si tratta di raccomandazioni, senza vincolo da parte degli aderenti. Queste raccomandazioni prevedono che tutti gli Stati membri riconoscano il contrassegno auto per disabili che ora ha caratteristiche uniformi, così da facilitare lo spostamento dei loro titolari, nei vari paesi.

CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO EUROPEO – Anche l’Italia dal 2012 ha adottato il contrassegno europeo. Strettamente personale e non cedibile, permette di usufruire di particolari agevolazioni di parcheggio e circolazione. Ha durata di cinque anni (eccezione fatta per invalidità temporanee), di colore blu plastificato, con il simbolo internazionale di accessibilità e contiene, su fronte e retro, i dati specifici (numero di serie, data di scadenza, stato che lo rilascia, dati e foto del titolare).

COME SI USA IL CONTRASSEGNO EUROPEO – Il contrassegno non va fotocopiato, ma usato in originale ed esposto sul cruscotto dell’auto o del veicolo.  In Italia il contrassegno disabili consente ai veicoli al servizio del titolare alcune agevolazioni sia nel parcheggio che nel transito. E’ da ricordare, tuttavia, che ciascun Comune ha facoltà di regolamentare specificamente i vantaggi dati dal contrassegno. In linea di massima, in Italia il contrassegno consente di parcheggiare negli spazi riservati, e di sostare a tempo indeterminato anche nei parcheggi a tempo determinato (quindi senza esposizione del disco orario). In alcuni casi è consentita la sosta gratis nei parcheggi a pagamento (strisce blu) quando gli spazi riservati sono già occupati (se il Comune lo prevede).

Come in Italia ci possono essere differenze da Comune a Comune, così tra i Paesi che riconoscono il contrassegno Europeo ci sono diversità rispetto ai diritti concessi ai loro titolari. E’ quinai utile – se non indispensabile – informarsi preventivamente, se possibile, o in loco, rispetto alle specifiche disposizioni che il singolo Stato o città prevedono. In questo senso può essere utile un documento redatto dalla Federazione Internazionale Automobilistica che riassume le principali dritte sull’uso in vigore del contrassegno disabili nei paesi comunitari ma anche del resto del mondo.

COME OTTENERE IL CONTRASSEGNO VEICOLI PER DISABILI – Ricordiamo che, secondo l'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato dal ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151) hanno diritto al contrassegno invalidi le persone  “invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta” , attestata da visita medica, ma anche i non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).

Il contrassegno è rilasciato alla persona, e permette ai veicoli a servizio della stessa alcune agevolazioni nella circolazione e nei parcheggi.

La richiesta per il rilascio del contrassegno va fatta al Sindaco del proprio Comune di residenza dopo aver ottenuto dall'ufficio medico legale  della propria Asl la certificazione medica che attesi che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o è non vedente. Ricordiamo che anche la Commissione medica di accertamento dell’invalidità o di handicap può indicare nei verbali la sussistenza della condizione richiesta (questa la formula: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”), evitando così di doversi sottoporre anche alla visita di medicina legale. Il contrassegno ha validità di cinque anni (che è possibile rinnovare), e può essere erogato anche in caso di invalidità temporanee.


Per approfondire

Guida Aci su come e dove usare il contrassegno per disabili nei paesi dell’UE

Guida FIA per i viaggiatori disabili e l'uso dei contrassegni di parcheggio in Europa e negli altri Paesi del mondo


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Redazione


 

 

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