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Sono obbligatori ovunque i bagni per disabili negli esercizi che prevedono somministrazione di alimenti e bevande? Quali le metrature, le misure minime e le caratteristiche di sanitari e rubinetterie?

Quando si parla di diritto alla mobilità ed accessibilità, va considerato anche come l’ambiente viene strutturato ed ottimizzato per consentirne accesso e fruibilità da parte di tutti.  Per aiutare i nostri lettori a fare chiarezza rispetto a dubbi riguardanti queste tematiche, abbiamo inaugurato qualche settimana fa la nostra rubrica Esperto barriere risponde, in collaborazione con Stannah, tra le aziende leader in fatto di soluzioni di mobilità per persone con disabilità.

Prendendo spunto da una domanda arrivata al nostro esperto, trattiamo qui un argomento utile per molti (tanto clienti quanto esercenti), come gli obblighi di accessibilità che la legge impone in fatto di toilette per persone disabili, negli esercizi che prevedono somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti, pizzerie, al fine di abbattere le barriere architettoniche

Il nostro esperto ci ricorda che in generale, in merito alla realizzazione di toilette, queste sono obbligatorie in tutti gli esercizi che prevedono un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, come ad esempio bar, ristoranti, pizzerie.
Non è obbligatorio, invece, per quei locali come pizzerie d’asporto o gelaterie dove c’è un consumo immediato o l’asporto del prodotto. In questi casi, però, non deve essere previsto un servizio ai tavoli.
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione. Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

Nei casi obbligatori, i bagni devono essere sempre due (fino a 80 posti a sedere) e distinti per sesso, più il bagno per i disabili che può essere integrato già a un bagno esistente (solitamente quello delle donne).

ln dettaglio il bagno per diversamente abili deve avere (D.L. 236/89 del 14 giugno 1989):
- Dimensioni minime: 180×180 cm.
- Lo spazio di ingresso deve essere minimo 85 cm.
- La porta deve essere scorrevole o con apertura verso l’esterno
- Spazi adeguati per accedere al lavabo e al WC (lo spazio di manovra per l’accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia a rotelle alla tazza del WC deve essere minimo 100 cm mentre lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a rotelle al lavabo deve essere minimo 80 cm).  Ci devono essere corrimani, ossia punti di appoggio e deve essere presente un campanello per le emergenze.
- La serratura non deve avere la chiave ma una manopola da girare grande.  I rubinetti devono essere miscelatori a leva di dimensioni sufficienti ma non troppo lunghi.
- Per il lavabo utilizzare miscelatori termostatici (con blocco della temperatura) per evitare che l’acqua non sia troppo calda.
- I sanitari devono essere preferibilmente del tipo sospeso.
- L’antibagno deve avere il lavabo.

E’ da sottolineare che, nei centri storici, sono concesse deroghe alla normativa sui bagni nei locali pubblici che variano in base al Comune.

Qui trovi la domanda e la risposta completa dell’esperto.


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Per approfondire:

Il D.M. 236/89



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