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Ecco la classificazione degli interventi per favorire l’accessibilità delle persone disabili, secondo il Glossario Edilizia Libera

(Publiredazionale)

Nel caso di sopraggiunti problemi motori (il nonno anziano inizia a far le scale con fatica) o disabilità che comportino l’uso di ausili (un familiare utilizza la sedia a rotelle per spostarsi), può rendersi necessario intervenire sull’accessibilità in casa, per abbattere le barriere architettoniche che impediscono di fruire liberamente degli spazi domestici.

miniascensore armonico koneA questo punto molti ci chiedono come ci si deve muovere sul fronte delle autorizzazioni per questo genere di lavori: per procedere è necessario  richiedere e ottenere qualche permesso o titolo abilitativo? La buona notizia è che l’installazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe che contribuiscono all’abbattimento delle barriere architettoniche rientrano tra i lavori di edilizia libera, quindi non richiedono autorizzazioni. Solo per quanto riguarda gli ascensori interni va specificato che in questo caso gli interventi (anche quando solo di messa a norma) non devono incidere sulla struttura portante per poter essere effettuati senza autorizzazioni.

COSA SIGNIFICA EDILIZIA LIBERA – Con il termine “Edilizia libera” il decreto legislativo n. 222 del 2016 (detto decreto Scia 2) definisce quali interventi sono esonerati dalla Cil (Comunicazione di inizio lavori), tra i quali vengono ricompresi quelli di manutenzione ordinaria e di installazione di serre e mobili stagionali, la realizzazione di pavimentazioni esterne, l’installazione di pannelli fotovoltaici, oltre a quelli di abbattimento delle barriere architettoniche. Per chiarire nello specifico quali lavori fossero ammessi a questa “liberalizzazione”, era stata quindi prevista dallo stesso DLgs la stesura di un Glossario che entrasse nel dettaglio, vista la generalità delle definizioni.

IL GLOSSARIO DEGLI INTERVENTI LIBERI - Per aiutare il cittadino a muoversi nel pieno rispetto delle norme relative a questi interventi, è stato quindi pubblicato lo scorso anno in Gazzetta Ufficiale il Glossario Edilizia Libera, allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture (decreto ministeriale 2 marzo 2018), in vigore dal 22 aprile 2018. Il testo specifica nel dettaglio quali sono le attività che possono considerarsi di edilizia libera, così come indicato nell'allegato A al DLgs n. 222 del 2016.
Il d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b)  definisce, tra quelli che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, gli interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Il Glossario edilizia libera ci indica nello specifico di quali interventi si tratta. Questi, quindi, gli interventi che possono essere eseguiti senza richiedere autorizzazioni (nel rispetto comunque delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia):

1)  Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
- Rampa
- Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario
- Dispositivi sensoriali

2) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di:
- Servoscala e assimilabili

3) Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante  di:
- Ascensore, montacarichi

Poiché non viene diversamente specificato (e non è ancora stata redatta una seconda parte del Glossario relativa a opere edilizie realizzabili solo previe autorizzazioni come CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire), è esclusa da questo elenco la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI – Ricordiamo inoltre che è stata confermata anche per il 2019 la misura del Bonus ristrutturazioni che riconosce un’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, tra i quali rientrano anche quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86, l’agevolazione dà la possibilità di usufruire di una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, fino ad un ammontare complessivo di 96.000 Euro. Rientrano in questa agevolazione le spese sostenute per interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
E’ importante ricordare che questa detrazione riguarda solo le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

Per approfondire:

Il testo del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"

Il testo del Glossario

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Redazione

 

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