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L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n° 306/E del 17.09.2002, ha chiarito definitivamente che l'aliquota Iva al 4% non è applicabile alle riparazioni, ma solo alle prestazioni (manodopera) rese dalle officine per l'adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti, pezzi staccati, comunque utilizzati per l'adattamento stesso.
Per gli altri interventi effettuati sull'auto, quali riparazioni, manutenzione ordinaria e tagliandi di controllo, l'aliquota Iva da applicare è quella ordinaria e cioè 20%.
La risoluzione inoltre, relativamente alla detrazione IRPEF, precisa la possibilità di detrarre il 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 18.075,99 (35 milioni di vecchie lire).
E' da notare invece che la circolare del Ministero delle Finanze n° 122 del 1999 al punto 1.1.8, prevedeva la possibilità di detrarre le spese solo una volta nell'arco del quadriennio successivo, sia che si trattasse di un intervento di straordinaria manutenzione, sia che si trattasse invece dell'acquisto del veicolo.
Ciò causava l'impossibilità di detrarre le spese di riparazioni, se l'anno precedente si era provveduto all'acquisto del veicolo e di richiedere la detrazione successiva nell'arco dei quattro anni.
La suddetta risoluzione, modifica la precedente lettura del Ministero delle Finanze e dell'Economia, chiarendo definitivamente che le spese di manutenzione straordinaria, possono essere detratte nel quadriennio successivo, fino ad un importo complessivo di € 18.075,99 (considerando anche quanto già detratto relativamente all'acquisto del veicolo).
E' da sottolineare che non sono comunque detraibili le spese che rientrano nella ordinaria manutenzione del veicolo, escludendo pertanto i normali costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante, pneumatici) in sostanza, tutte quelle spese riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.

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