Menu

Tipografia
La legge n. 342/2000 (Collegato alla legge finanziaria) prevede disposizioni agevolative in materia di IVA e di tasse automobilistiche (esenzione dal pagamento del bollo auto) per i veicoli acquistati da soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie o da soggetti non vedenti o sordomuti o acquistati dai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. L’aliquota agevolata al 4% si applica sugli acquisti di autoveicoli con motori diesel fino a 2800 cc di cilindrata (precedentemente era limitata ai 2500 cc) e con motore benzina fino a 2000 cc. La Finanziaria estende poi le agevolazioni ai soggetti con handicap psichico o mentale grave tale da comportare il riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacita’ di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo. L’aliquota IVA agevolata al 4% spetta per i veicoli nuovi o usati , purche’, salvo che per i non vedenti e i sordomuti, adattati prima dell’acquisto (o perche’ così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso venditore), alla particolare minorazione di tipo motorio di cui e’ affetto il disabile. L’agevolazione fiscale spetta una sola volta in un periodo di 4 anni salvo il caso in cui dal P.R.A. risulti la cancellazione del veicolo ed unicamente sull’acquisto (non sul leasing o noleggio). L’aliquota agevolata si applica anche sugli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico o per prestazioni effettuate nei loro confronti, escludendone pertanto l’applicazione per quei veicoli che, anche se adattati al trasporto di disabili, sono intestati ad altre persone, societa’ commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. Per fruire dell’agevolazione il disabile deve consegnare al cedente, all’atto dell’acquisto del veicolo:


- la fotocopia della patente di guida (speciale) per chi ne e’ in possesso, o richiesta di rilascio della patente speciale che dovra’ essere conseguita entro un anno dall’acquisto del veicolo;


- certificazione della Commissione medica attestante l’invalidita’;


- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nei 4 anni antecedenti alla data di acquisto non sono stati effettuati acquisti di veicoli usufruendo dell’agevolazione.

La documentazione, eccetto quella di cui al punto precedente, ma unitamente alla copia della carta di circolazione nel caso in cui siano state effettuate modifiche strutturali al veicolo, deve essere inviata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai fini dell’esenzione delle tasse automobilistiche. Un punto importante introdotto dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa e’ che mediante l’utilizzo dell’autocertificazione, i soggetti portatori di handicap possono attestare, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni ed esenzioni fiscali, la ridotta o impedita capacita’ motoria o la menomazione sensoriale. Questa autocertificazione deve essere sottoscritta di fronte ad un pubblico ufficiale (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro incaricato dal sindaco) che provvede ad autenticarla oppure puo’ essere presentata allegando la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Federico Fusetti - federico@disabiliforum.com

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy