La legge n. 342/2000 (Collegato alla legge finanziaria) prevede disposizioni agevolative in materia di IVA e di tasse automobilistiche (esenzione dal pagamento del bollo auto) per i veicoli acquistati da soggetti con ridotte o impedite capacita motorie o da soggetti non vedenti o sordomuti o acquistati dai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Laliquota agevolata al 4% si applica sugli acquisti di autoveicoli con motori diesel fino a 2800 cc di cilindrata (precedentemente era limitata ai 2500 cc) e con motore benzina fino a 2000 cc. La Finanziaria estende poi le agevolazioni ai soggetti con handicap psichico o mentale grave tale da comportare il riconoscimento dellindennita di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacita di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dalladattamento del veicolo. Laliquota IVA agevolata al 4% spetta per i veicoli nuovi o usati , purche, salvo che per i non vedenti e i sordomuti, adattati prima dellacquisto (o perche così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso venditore), alla particolare minorazione di tipo motorio di cui e affetto il disabile. Lagevolazione fiscale spetta una sola volta in un periodo di 4 anni salvo il caso in cui dal P.R.A. risulti la cancellazione del veicolo ed unicamente sullacquisto (non sul leasing o noleggio). Laliquota agevolata si applica anche sugli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico o per prestazioni effettuate nei loro confronti, escludendone pertanto lapplicazione per quei veicoli che, anche se adattati al trasporto di disabili, sono intestati ad altre persone, societa commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. Per fruire dellagevolazione il disabile deve consegnare al cedente, allatto dellacquisto del veicolo:
- la fotocopia della patente di guida (speciale) per chi ne e in possesso, o richiesta di rilascio della patente speciale che dovra essere conseguita entro un anno dallacquisto del veicolo;
- certificazione della Commissione medica attestante linvalidita;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nei 4 anni antecedenti alla data di acquisto non sono stati effettuati acquisti di veicoli usufruendo dellagevolazione.
La documentazione, eccetto quella di cui al punto precedente, ma unitamente alla copia della carta di circolazione nel caso in cui siano state effettuate modifiche strutturali al veicolo, deve essere inviata allUfficio dellAgenzia delle entrate, ai fini dellesenzione delle tasse automobilistiche. Un punto importante introdotto dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa e che mediante lutilizzo dellautocertificazione, i soggetti portatori di handicap possono attestare, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni ed esenzioni fiscali, la ridotta o impedita capacita motoria o la menomazione sensoriale. Questa autocertificazione deve essere sottoscritta di fronte ad un pubblico ufficiale (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro incaricato dal sindaco) che provvede ad autenticarla oppure puo essere presentata allegando la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Federico Fusetti - federico@disabiliforum.com