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QUESITO 4 (scheda rosa)
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FECONDAZIONE ETEROLOGA
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto €˜Norme in materia di procreazione medicalmente assistita‑¬, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: â‚¬ËœÈ vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.‑¬;
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: €˜in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3‑¬;
Articolo 12, comma 1: €˜Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.‑¬;
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: €˜1,‑¬?

Consentita solo la fecondazione omologa: è possibile cioè creare un embrione solo se seme e ovulo provengono dalla coppia che si rivolge alle tecniche di fecondazione assistita. Il testo della Legge 40 vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia.

  • SI
    Se volete difendere la possibilità per le coppie di ricorrere al seme o all'ovicita di un donatore e di una donatrice estranea alla coppia. L'Italia in Europa sarebbe l'unico paese a vietare l'eterologia.
  • NO
    Se siete convinti che non si possa inserire un elemento esterno alla coppia nella procreazione.


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