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bambino solo di spalle, seduto per terra La valutazione dell’invalidità e/o dell’handicap potrà avvenire anche solo sugli atti

 

In poco meno di un anno l’INPS, ed in particolare il Coordinamento Generale Medico Legale, è intervenuto tre volte sul tema dell’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap (legge 104/1992) per le persone con autismo.

 

Messaggio n. 5544 (23 giugno 2014) - Una comunicazione tecnico scientifica del Coordinamento Generale Medico mirata sostanzialmente a contenere le inutili visite di revisione in particolare nei minori. La diagnosi di autismo - si legge nella comunicazione - è basata su parametri di tipo comportamentale ed è necessario che venga effettuata da strutture specializzate e accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale in riferimento a situazioni di osservazione standardizzate e adottando scale di valutazione opportunamente elaborate per il comportamento autistico secondo protocolli raccomandati dalle Linee Guida accreditate. Al termine del suddetto percorso diagnostico e al fine di evitare ripetuti disagi al minore affetto e alla sua famiglia, la Commissione Medica Superiore ritiene che si debba evitare la previsione di rivedibilità, sia in tema di invalidità civile che di handicap, entro il compimento del 18esimo anno di età, ad eccezione dei casi in cui le strutture di riferimento attestino disturbo dello spettro autistico di tipo lieve o borderline con ritardo mentale lieve o assente.

 

Comunicazione tecnico scientifica autismo (2 marzo 2015) - La comunicazione, prodotta ad integrazione del messaggio n. 5544, è stata volta a fornire criteri orientativi al giudizio medico legale in campo assistenziale ai medici dell’Istituto, introducendo alcune minime indicazioni diagnostiche.
Sotto il profilo scientifico la comunicazione riassume le più recenti classificazioni internazionali e quindi i criteri diagnostici prevalentemente usati: il DSM-IV-TR, DSM-5, ICD-10.
In particolare del DSM-5 la comunicazione ricorda la nuova definizione di ”Disturbi dello Spettro Autistico”, ma – rilevante ai fini della valutazione - anche i criteri per la definizione dei diversi gradi di severità. Vengono fornite alcune annotazioni valutative anche su Disturbo di Asperger, Disturbo di Rett, Disturbo disintegrativo dell’infanzia.
L’INPS premette la "complessità della sindrome, della elevata comorbilità, della necessità che la diagnosi e la valutazione clinica siano effettuate da strutture specializzate e del fatto che il disturbo autistico è permanente, pur con espressività variabile”. Su questa premessa fornisce alcune indicazioni alle proprie Commissioni e agli operatori coinvolti nella valutazione e nella verifica medico-legale; non è previsto tuttavia alcun automatismo.

 

Linee guida valutazione su atti del disturbo autistico (2 aprile 2015) – Il documento, esplicitamente divulgato ad integrazione delle precedenti comunicazioni in materia di autismo, in sostanza stabilisce che in presenza di documentazione rilasciata da centri specializzati e accreditati la valutazione dell’invalidità e/o dell’handicap potrà avvenire anche solo sugli atti. È necessario infatti - si legge nella comunicazione - evitare inutili disagi ai minori e alle famiglie per un accertamento medico legale le cui evidenze clinico-obiettivo sarebbero comunque insufficienti in assenza di documentazione sanitaria attestante ripetute osservazioni nel tempo.
Le linee guida elencano inoltre indica quale sia la documentazione utile (e consigliata) per completare l’accertamento: diagnosi elaborate con i criteri del DSM-IV-TR o del DSM-5 o del ICD-10; il percorso diagnostico deve dare atto di un’osservazione ripetuta nel tempo; nella stima della gravità del disturbo si deve attribuire particolare importanza agli strumenti che consentono una valutazione della disabilità intellettiva (Q.I. verbale e non verbale); per la valutazione delle capacità adattive possono essere impiegati vari strumenti diagnostici il più usato dei quali è la Vineland Adaptive Behaviour Scale (VABS). Infine dovrà essere acquisita, inoltre, la documentazione sanitaria comprovante eventuali comorbilità (ad es. epilessia) cioè la compresenza di altre patologie.


PER APPROFONDIRE:

 

Handylex


INPS

 

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Alessandra Babetto

 

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