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Una sentenza della Corte di Cassazione precisa che il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato

Tra le agevolazioni previste dalla Legge per favorire le persone con disabilità e le loro famiglie, ci sono le agevolazioni lavorative, introdotte affinchè il lavoratore disabile o il familiare che se ne prende cura possano conciliare esigenze di lavoro e di assistenza.

In merito a questi diritti nel tempo si sono susseguite sentenze che, riferendosi agli specifici casi, aiutano a interpretare la legge, ad esempio legittimando il licenziamento in caso di uso improprio dei permessi, ma anche meglio specificando le modalità di utilizzo delle ore di permesso e la loro spendibilità.

Tra le facilitazioni previste in caso di disabilità, nell’ambito del lavoro troviamo il diritto di scelta della sede lavorativa più vicina, sancito dall’articolo 33, comma 5, della Legge 104/92. Che costa stabilisce questo diritto? La possibilità, appunto, di poter scegliere, in fase di contratto, la sede che sia più comoda all’abitazione del familiare con handicap grave da assistere.

In merito a questo diritto di scelta (e del relativo diritto o rifiuto di trasferimento di sede), una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito che non si tratta di un diritto assoluto ed illimitato, ma che va bilanciato con gli interessi del datore di lavoro, anche nel settore pubblico. Peraltro, per il diritto di trasferimento devono sempre esserci inoltre due requisiti:
- la presenza di un posto “vacante”
- la disponibilità di tale posto
Ovvero: un lavoratore non può essere trasferito in altra sede solo perché ha diritto alla legge 104: devono verificarsi almeno anche la presenza di un posto vacante e libero in altra sede. Fermi questi requisiti, ancora, il diritto non è automatico.


La Corte, nella sua sentenza riferita al caso di una dipendente pubblica, ribadisce che il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto "disponibile" tramite un provvedimento di copertura del posto "vacante". E’ così che va interpretato l'inciso "ove possibile" presente nell’articolo 3 comma 5 della della Legge 104, quale necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (interesse al trasferimento del dipendente ed interesse economico-organizzativo del datore di lavoro). Questo vale ancor di più nell’ambito del lavoro pubblico, dove questo bilanciamento riguarda l'interesse della collettività (Cass. 25 gennaio 2006, n. 1396; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7945; Cass. 18 febbraio 2009, n. 3896; Cass. 30 marzo 2018, n. 7981; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4677);

DIRITTO DI NON TRASFERIMENTO
Allo stesso tempo, la Corte ricorda che il diritto del genitore o del familiare lavoratore che assiste con continuità un portatore di handicap, di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dalla L. n. 104 del 1992, articolo 33, comma 5, non si configura come assoluto ed illimitato. Anche in questo caso, il suo esercizio non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l'interesse della collettivita' (Cass., Sez. Un., n. 7945 del 2008 cit.);

DIRITTO AL TRASFERIMENTO
Il diritto al trasferimento riconosciuto dalla L. n. 104 del 1992, articolo 33, comma 5, inoltre, sussiste laddove sia presente il requisito della "vacanza" del posto e laddove il posto sia anche reso "disponibile" dalla decisione organizzativa della P.A. di coprire il posto vacante.
Si ricorda inoltre che, in caso di domanda di trasferimento, l'esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio, essendo, ad esempio, necessario, per scongiurare un danno per la collettivita', garantire la copertura e la continuita' del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalita' della sede.
Questo significa che, anche se in altra sede dovesse esserci un posto vacante, il trasferimento su domanda del lavoratore non sarà sempre automaticamente accolto, perché l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire tale posto vacante o di privilegiare altre soluzioni.

Per approfondire:

Corte di cassazione sentenza n. 22885/2021

In disabilicom
Può essere negato il trasferimento di sede a un lavoratore con figlio disabile?

Novità legge 104

Redazione

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