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IL DIRITTOALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

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L’articolo 12 della Legge 104 garantisce  il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

Lo stesso articolo garantisce garantisce al bambino con handicap da 0 a 3 anni l’inserimento negli asili nido.

Per saperne di più puoi leggere i nostri approfondimenti su:

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

SCUOLA DISABILI

L'articolo 17 riguarda invece la FORMAZIONE PROFESSIONALE, secondo la quale sono le Regioni a realizzare l'inserimento della persona disabile negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
I corsi di formazione professionale devono tener conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.

 

 

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