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IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

occhiali appoggiati su un codice di legge e a fianco una penna stilografica

L'istruzione come tramite per l'integrazione sociale della persona handicappata: questo concetto è ribadito in più punti all'interno della legge 104/92.


L'ARTICOLO 8, ad esempio, sottolinea l'importanza di disporre di adeguate dotazioni didattiche e tecniche, prove di valutazione, e personale qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio. Ritiene necessario, poi, estendere l'attività educativa con proposte extrascolastiche.

L'ARTICOLO 12 ribadisce che l'struzione deve essere un diritto tutelato a partire dalla scuola materna fino all'università.
Tra i commi, si prevede che per ogni studente con handicap venga realizzato un profilo dinamico-funzionale preposto alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il profilo, sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, mette in rilievo sia le difficoltà di apprendimento dovute alla situazione di handicap, sia le possibilità di recupero, oltre alle capacità individuali che devono essere sostenute e rafforzate.
Realizzato dagli operatori delle unità sanitarie locali assieme al personale insegnante specializzato della scuola, e con la collaborazione dello studente e della famiglia, il profilo viene aggiornato al termine delle scuole materna, elementare e media, come pure periodicamente durante le scuole superiori.
Per gli studenti in età scolare e costretti temporaneamente ad assenze perché ricoverati, si prevede l'organizzazione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale.

L'ARTICOLO 13, ribadendo l'importanza del coordinamento tra scuole, servizi sanitari, socio-assistenziali, ricreativi e culturali, cita poi due casi in particolare: l'integrazione nelle università e negli asili nido.
- Nel caso degli atenei, si stabilisce la programmazione di interventi adeguati sia al bisogno della persona che al piano di studio individuale. Si sottolinea anche l'importanza degli interpreti per venire incontro agli studenti sordi. Sussidi tecnici, didattici e servizi di tutorato vengono poi previsti nelle università , nei limiti del loro bilancio  e  delle  risorse destinate alla copertura  di queste attività .
- Nel caso degli asili nido, si prevede che le unità sanitarie locali possano adeguarne l'organizzazione e il funzionamento per avviare precocemente il recupero e la socializzazione dei bambini con handicap. A questo obiettivo contribuisce anche l'assegnazione di insegnanti e assistenti specializzati. La loro presenza, comunque, deve essere garantita nelle scuole di ogni ordine e grado, come sottolinea l'articolo in più punti.

L'ARTICOLO 14 è dedicato proprio al ruolo degli insegnanti di sostegno.
Si punta l'attenzione sull'importanza di un aggiornamento costante in materia di handicap, come pure di un confronto tra docenti del ciclo inferiore e superiore per agevolare l'esperienza scolastica dello studente disabile.
Gran parte dell'articolo, poi, fornisce indicazioni sui piani di studio che gli aspiranti docenti devono seguire per essere abilitati all'attività didattica di sostegno.

Sempre in fatto di organizzazione, l'ARTICOLO 15 prevede l'istituzione di appositi gruppi di lavoro in ogni ufficio scolastico provinciale, in ogni circolo didattico e negli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado. I membri di questi gruppi hanno il compito di collaborare nelle attività organizzate per integrare gli alunni con difficoltà di apprendimento.

Per quanto riguarda la valutazione dello studente, l'ARTICOLO 16 stabilisce che nel piano educativo individualizzato devono essere indicati per quali discipline siano stati usati criteri didattici particolari, e le eventuali attività integrative e di sostegno.
Lo stesso articolo si sofferma poi sugli esami del rendimento dello studente. Nella scuola dell'obbligo, si prevedono prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in grado di valutare il progresso dell'alunno in rapporto al suo livello iniziale.
Nella scuola secondaria di secondo grado, sono consentite prove equipollenti e, nel caso di quelle scritte, tempi più lunghi. L'alunno, poi, può contare sulla presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, e può utilizzare gli ausili necessari.
All'università prove equipollenti, tempi più lunghi e mezzi tecnici sono consentiti previa intesa con il docente della materia d'esame e con l'ausilio del servizio di tutorato.

L'ARTICOLO 17 considera invece la situazione degli alunni disabili nei centri di formazione professionale. Questi centri, siano essi pubblici o privati, devono tenere in considerazione le diverse capacità ed esigenze degli alunni con handicap.
Se questi non possono seguire gli ordinari metodi di apprendimento, devono essere garantite loro attività specifiche, sulla base anche del piano educativo individualizzato.

Per conoscere il contenuto intero degli articoli citati in questa pagina, potete consultare il testo completo della legge 104/92.

NB: nel frattempo con la legge denominata della Buona Scuola 107/2015 sono state apportate delle modifiche anche nel campo dell'insegnamento di sostegno e della didattica ai disabili. Per saperne di più sui passi che il Governo sta facendo in questo senso, leggete queste riflessioni.


Per saperne di più puoi leggere i nostri approfondimenti su:
INTEGRAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA DISABILI

Oppure consulta I NOSTRI ARTICOLI "SCUOLA & ISTRUZIONE"



 

 

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