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Egregio Avvocato
nel 1998 a mio figlio, nato nel 1990, venne riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104, senza specificare alcuna scadenza; ha percepito inoltre l'indennità di frequenza fino al compimento del 18° anno di età .
Lo scorso anno la commissione invalidi civili gli ha riconosciuto un'invalidità del 50%.
Le chiedo se gentilmente può aiutarmi a dare una risposta ai miei dubbi:
1. Ora che il ragazzo non è più minore, può continuare a godere dei benefici della L.104 concessi a suo tempo, o è necessario chiedere una conferma?
2. Essendo iscritto all'Università , nella compilazione della certificazione ISEU ai fini della determinazione delle tasse, alla voce situazione di handicap grave o invalidità superiore al 66%, dobbiamo rispondere si o no?
La ringrazio per la Sua  cortesia  e Le porgo cordiali saluti
Caterina


La risposta dell'avvocato

Gentile Caterina, rispondo per ordine ai suoi due quesiti. L'indennità di frequenza cessa di essere erogata al compimento del diciottesimo anno di età ; non essendovi automatismi previsti dalla normativa, dovrà essere presentata una nuova domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità . Quanto poi alla dichiarazione da rivolgere all'Università , ritengo corretto dichiarare lo stato di Handicap Grave, essendo lo stesso formalmente riconosciuto in capo a suo figlio (da quel che mi riferisce, il modulo prevede come alternativa l'esistenza dell'handicap grave "O" dell'invalidità superiore al 66%).
Avv. Antonella Poli ‑¬â€˜ LavoroSalute.it

Per approfondire consulta lo speciale LEGGE 104 PER DISABILI

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