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Gent.le Avvocato,
sono la mamma di due bambini di tre e sei anni, attualmente in fase di diagnosi all'ospedale Bambin Gesù di Roma di una malattia rara. Questa malattia colpirebbe gli organi interni, infatti attualmente non è assolutamente evidente.
I medici dell'ospedale stanno preparando una relazione che ci consentirà di recuperare le spese sostenute per i viaggi per i ricoveri (noi viviamo in Sardegna), ma non so come comportarmi per i permessi per il lavoro.
Ho diritto a qualche permesso particolare o devo prendere ferie in occasione dei ricoveri?
La ringrazio.

La risposta dell'avvocato


Bianca P.

Buon giorno Bianca. Diversamente dall’art. 33 l. n. 104/1992, il quale è riferito al solo caso di permessi per assistenza prestata a familiare affetto da handicap grave, la Legge 8 marzo 2000 n. 53 prevede, all'articolo 4, la concessione di congedi per eventi e cause particolari che interessano la generalità dei lavoratori: risiede in tale normativa la possibilità di fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi familiari. Molto sinteticamente, e con rinvio al testo legislativo integrale, per €˜gravi motivi‑¬ si intendono, fra gli altri, ai sensi del Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente nella cura o nell'assistenza delle persone della propria famiglia e le situazioni, riferite ai soggetti della famiglia, derivanti da patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, da patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi, da patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario, da patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le precedenti caratteristiche o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà . Va precisato che tale congedo non è retribuito, ma consente di conservare la posizione lavorativa. La stessa normativa prevede poi la possibilità di richiedere permessi retribuiti di tre giorni lavorativi all'anno in caso di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado. Le modalità specifiche di fruizione dei benefici sopra descritti sono riportate nel D.M. 278/2000.

Avv. Antonella Poli ‑¬â€˜ LavoroSalute.it


Per approfondire:
PERMESSI LAVORATIVI E DISABILITA'

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