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Egregio Avvocato, ho appena ricevuto la copia della bozza di rinnovo del CCNL per le aziende grafiche, l'articolo 33 mi sembra che sia assolutamente discordante con quanto stabilito dalla Legge 104. Avrei urgentemente bisogno di un parere e di un consiglio pratico, a chi mi posso rivolgere per cercare di contrastare in qualche modo l'eventuale abuso?
ecco l'articolo sulla bozza di contratto:
ART. 33 - PARTE PRIMA - PERMESSI EX ART. 33 DELLA LEGGE 104/92
Al fine di contemperare il diritto alla assistenza da parte del disabile con le necessità organizzative dell'impresa, i permessi finalizzati ad un utilizzo programmabile devono essere comunicati trimestralmente così che possano essere anche evitati concentramenti di richieste nelle stesse giornate.
Salvo casi di comprovata indifferibilità ed urgenza la modifica del giorno di fruizione deve essere comunicata con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi.
Il datore di lavoro, ove sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, che comunica al lavoratore, può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale
del mese di riferimento, fatte comunque salve le situazioni in cui le comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza.
1. Ho preso più di qualche giorno di 104 a seguito di crisi di asma notturna di mio figlio... come posso sapere 3 mesi prima, o anche solo 3 giorni se succederà ancora?
2. Se ho una visita programmata per il giorno x, il datore di lavoro mi può dire no, nel giorno x no, vai nel giorno y... come se con il nostro sistema sanitario sia così facile spostare una visita a piacere del tuo principale...
3. Comprovate ragioni significa che tutte le volte devo portare una giustificazione scritta a prova di quello che ho fatto quel giorno? E se rimango con mio figlio solo perché lui quel giorno è agitato e ha necessità che io sia accanto a lui? Un certificato medico che non sia di malattia "si paga". Così diamo ai medici metà dell'assegno di invalidità .
Cosa si fa?
Grazie
Anna Rita


La risposta dell'avvocato

Gentile Anna Rita, sul rapporto fra godimento dei permessi ex lege 104/92 e le esigenze aziendali, rinvio ad una precedente risposta data ad altro utente e che qui riporto per sommi capi: non esiste legge nazionale specifica in merito al preavviso da concedere al datore di lavoro rispetto alla fruizione permessi lavorativi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Si parla in genere di comunicazione "in tempo utile" e di "giusto contemperamento" delle necessità del lavoratore e quelle tecnico-organizzative dell'azienda: espressioni che spesso, perché vaghe, hanno portato a contenzioso fra lavoratore e datore di lavoro. La regola aziendale dovrà comunque essere adeguata alle specifiche esigenze del lavoratore che assiste il disabile e, di massima, dovrà prevalere l'esigenza di tutela ed assistenza del portatore di handicap. Va in aggiunta precisato che i contratti Collettivi, nella gerarchia delle fonti del diritto, sono subordinati sia alla Costituzione che alla Legge Ordinaria, e non possono perciò essere peggiorativi rispetto ai diritti riconosciuti al lavoratore da quelle fonti. In conclusione, fra più fonti regolatrici del rapporto di lavoro, dovrà prevalere quella più favorevole al lavoratore.
Avv. Antonella Poli ‑¬â€˜ LavoroSalute.it

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