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Buongiorno,
sono la mamma di un bambino di 4 anni diagnosticato da due strutture sanitarie pubbliche ad alta specializzazione con DISTURBO PERVASIVO DELLO SVILUPPO DI TIPO AUTISTICO. Ho fatto richiesta del riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge 104 e dell'invalidità civile. I due certificati e la relazione emessi dalle due strutture, di cui una della mia regione (non della mia città ), dichiaravano che il bambino "non è in grado di svolgere i normali atti della vita quotidiana e necessita di assistenza continua" (dizione corrispondente alla indennità di accompagnamento),  mentre il verbale ha riconosciuto solo "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età " (dizione corrispondente all'indennità di frequenza).
Per quanto riguarda inoltre la 104,  il verbale di concessione dei benefici prevede che il "soggetto presenta una capacità complessiva residua non suscettibile di variazione in rapporto ad interventi riabilitativi e di sostegno", però dichiara "il richiedente persona Handicapata con situazione di gravità rivedibile entro 24 mesi".
Ma l'autismo o DPS non rientra nelle patologie ex  DM 2 agosto 2007 rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante?
Noi vorremmo agire giudizialmente nei confronti dell'INPS, dal momento che il tentativo di azione stragiudiziale ha avuto esito negativo.
Vorrei avere maggiori informazioni sui diritti di nostro figlio e su come farli valere.
Vorrei inoltre sapere il soggetto legittimato passivo (Regione, INPS, Ministero del Tesoro o solo alcuni di questi).
Cordiali saluti
Cristina

La risposta dell'avvocato

Buon giorno Cristina. Il c.d. autismo, come svariate altre patologie indicate dalla legge, esonera l’interessato da visite di controllo qualora gli sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento o l’indennità di comunicazione (così, testualmente, nell’allegato al D.M. 2 agosto 2007). Nel suo caso, pertanto, è la mancata assegnazione dell’indennità di accompagnamento a far sì che suo figlio si debba sottoporre a controlli successivi. Non posso esprimermi ‑¬â€˜ perché non mi compete - sui profili prettamente medici, ossia sull’effettiva spettanza dell’indennità accompagnamento; posso solo ricordare che la relazione medica può essere contestata con ricorso al Tribunale del lavoro entro 6 mesi dal ricevimento del verbale di visita in discussione; il tutto con assistenza di un legale. Legittimati passivi sono l’INPS (Direzione Provinciale competente per territorio) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze c/o l’Avvocatura dello Stato e Direzione Provinciale Servizi Vari.

Avv. Antonella Poli ‑¬â€˜ LavoroSalute.it

Per approfondire consulta lo speciale LEGGE 104 PER DISABILI

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