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GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI
(aggiornata al giugno 2010)

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AGEVOLAZIONI SPECIFICHE REGIONALI - VALLE D'AOSTA

Sono concessi contributi (legge 3/99) per l'acquisto e l'installazione di ausili e attrezzature. Per ausili e attrezzature si intendono tra l'altro, anche gli strumenti di adattamento degli autoveicoli e dei motoveicoli anche se prodotti in serie. I Comuni possono concedere il 75% della spesa per il pagamento degli interessi sui mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione alle persone disabili oppure a coloro che le hanno in carico. I richiedenti non devono aver già fruito dello stesso beneficio nei quattro anni precedenti. La Giunta regionale adotta un piano annuale di intervento con il quale, tra l'altro, ripartisce i fondi tra gli Enti pubblici ed i Comuni, stabilendo criteri e modalità per la definizione delle graduatorie degli aventi diritto e approvando l'ammissibilità delle domande presentate. Le domande vanno inoltrate in bollo al Sindaco del Comune di residenza con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare prima dell'esecuzione dei lavori o dell'acquisto dei beni. La domanda deve essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

Per l'acquisto e l'installazione di strumenti di adattamento degli autoveicoli vengono concessi contributi (dedotto l'eventuale finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale) in misura percentuale prevista dalla legge, in relazione al reddito del richiedente. I Comuni possono inoltre concedere contributi fino al 15% della spesa sostenuta e riferita ad un solo veicolo per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione alle persone disabili non in possesso di patente di guida e per il cui trasporto si rendano necessarie particolari tipologie di veicoli.

Destinatari: le persone con disabilità accertata e permanente che comporti difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, le persone ultrasessantacinquenni, gli invalidi del lavoro, per servizio, di guerra e invalidi civili di guerra certificati da un medico di sanità pubblica che affermi l'esistenza di "obiettive difficoltà alla mobilità e alla vita di relazione".

Normativa di riferimento

Legge Regionale 12 gennaio 1999, n. 3

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