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GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI DISABILI

sagome di persone tra cui una in carrozzina

MOBILITA' E BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per quanto riguarda la mobilità e le barriere architettoniche, ricordiamo che si applica l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. serovscala) e per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap. E' inoltre possibile accedere alle detrazioni e, dal 2021, al Superbonus 110% ad alcune condizioni. Inoltre, dal 2022, è stata introdotta la detrazione del 75% sui lavori per abbattimento delle barriere architettoniche, allo scopo di favorire la accessibilità di edifici esistenti, a favore delle persone con disabilità, anziane e, in generale, a tutti. La detrazione è stata prolungata fino al 2025.
Vediamo di seguito cosa è previsto, raccomandando di consultare anche il documento completo della Guida alle agevolazioni fiscali disabili 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

DETRAZIONE IRPEF
I cittadini che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, sono previste diverse agevolazioni:
1. la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e)
2. la detrazione del 75% introdotta dalla legge di bilancio 2022 e prolungata fino al 31 dicembre 2025
3. la detrazione del 110% (Superbonus) prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

1. DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per lavori di ristrutturazione edilizia sugli immobili al fine di rimuovere le barriere architettoniche è possibile usufruire della detrazione Irpef. La detrazione è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Percentuale detrazione Importo e scadenze
50% La percentuale è da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024
36% La percentuale è da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Rientrano tra gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alle spese sostenute riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
- la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione

- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.


DA SAPERE:

  • La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili con l'obiettivo di favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
  • Non si applica la detrazione per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
    Non rientrano quindi le agevolazioni per telefonini a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse ecc. Questi rientrano nella categioria di ausili tecnici e informatici ai quali è già prevista la detrazione Irpef del 19% (vedi agevolazioni ausili tecnici e informatici)

 
*** Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “l’Agenzia informa”.

2. DETRAZIONE 75% LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE
La legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha prolungato fino al 31 dicembre 2025 la agevolazione che era stata introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che prevede la possibilità di detrarre il 75% delle spese sostenute per lavori di abbattimento barriere architettoniche, effettuati tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025, solo su edifici esistenti. Qui il nostro articolo approfondito in materia.

3. SUPERBONUS 110%
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).
In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

IVA 4%
Inoltre si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto dimezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:
- servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie)
-  protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
-  protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
-  apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi
poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
-  prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere
architettoniche.

Per maggiori dettagli, vai al sito dell'Agenzia delle Entrate o leggi il nostro articolo: ACCESSIBILITA’: PIU’ DETRAZIONI PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Qui per sapere QUAL È LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

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