SPECIALE WELFARE 2008 Milleproroghe

Marzo 21, 2008

Speciale WELFARE 2008

SPECIALE WELFARE 2008 Milleproroghe Finanziaria7

a cura di Roberto Bonaldi

Il “Milleproroghe”

E’ uno degli strumenti che regolamentano l’aspetto finanziario del Paese.
Oltre ad includere provvedimenti urgenti di carattere economico, prevede infatti la proroga di alcune disposizioni legislative in materia, in particolare quelle incluse nella legge Finanziaria dell’anno precedente.
Da qui la sua denominazione: “milleproroghe”. Un decreto legge che è stato convertito in legge in seguito alla definitiva approvazione del Senato.

In materia di disabilità e non autosufficienza, ecco quanto prevede, articolo per articolo.

Articolo 4: per i gestori di locali aperti al pubblico, è posticipato al 31 dicembre 2008 il termine di riferimento per ottenere i contributi dell’apposito Fondo istituito dalla Finanziaria del 2007.

Articolo 8: si indicano determinate disposizioni nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria, connessi anche al rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula di accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Ssn. Pertanto, in caso di modifiche agli importi tariffari nel corso dell’anno, fatta salva la stipula di appositi accordi integrativi, il volume massimo delle prestazioni fissato nei confronti delle strutture erogatrici viene rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati.

Viene inoltre fissato nella data del 31 dicembre 2008 il termine massimo entro il quale è possibile aggiornare le tariffe massime delle prestazioni sanitarie, sulla base dell’apposito decreto (articolo 1, comma 170, della legge 311/2004).

L’articolo include inoltre disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali ricavate dal cordone ombelicale.
Sentito il parere del Centro Nazionale Trapianti e del Centro Nazionale Sangue, strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano potranno dunque istituire una rete di banche per la conservazione di cordoni ombelicali.
Il termine per la predisposizione di questa rete è prorogato al 30 giugno 2008.

L’articolo 8, inoltre, stabilisce un incremento del Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario.
La quota per l’esercizio finanziario 2008 ammonta dunque a 14 milioni di Euro.

Articolo 9: è prorogato fino al 31 dicembre 2008 il meccanismo istituito dalla Finanziaria 2007, che permette alle aziende farmaceutiche di sospendere per i propri farmaci la riduzione del 5% dei prezzi al pubblico.
Le aziende, tuttavia, devono versare alle regioni un importo equivalente al risparmio che si otterrebbe dalla riduzione dei prezzi.
Previste, inoltre, disposizioni per consentire alle autorità dell’Amministrazione centrale di proseguire il monitoraggio delle dinamiche del mercato farmaceutico. Le aziende autorizzate all’immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica sono dunque tenute a comunicare al ministero della Salute e all’Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ogni medicinale è messo in vendita.
La comunicazione deve essere rinnovata a ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera, si applica una sanzione amministrativa da 1000 a 6000 euro per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

Articolo 10: nel periodo dal 2008 al 2010, viene autorizzata una spesa pari a 6 milioni l’anno per consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche condotte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia.

Articolo 11: prosegue anche per l’anno 2008 il finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.
Il sostegno in questione riguarda anche le attività condotte da “Telefono Azzurro”.
Per il 2008, dunque, il finanziamento da parte del Ministero della solidarietà sociale ammonta a 1,5 milioni di euro.

Articolo 46: riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità per i figli inabili che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutiche.
In passato, invece, il trattamento veniva revocato nel caso in cui i figli maggiorenni fossero stati impegnati in un’attività lavorativa.

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