SPECIALE DECRETO ANTICRISI
CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILE
Si tratta dell’art.20 del d.l.78/2009
Il comma 1 introduce la partecipazione di un medico dell’INPS quale componente effettivo delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità .
Al comma 2 si prevede che sia l’INPS ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità . Al decorrere dal 1 gennaio 2010 le domande volte a ottebere benefici in maniera di invalidità civile (e sordità civile, cecità civile, handica e disabilità ) complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sarann presentate all’INPS (comma 3).
Il quarto comma rimanda ad un accordo quadro tra Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le masioni sopra citate.







