LA CASSAZIONE ESTENDE L’ASSEGNO DI INVALIDITA’

Novembre 1, 2002

Una Sentenza della Cassazione riconosce l’assegno di invalidità agli invalidi parziali ultradiciottenni.

Pubblichiamo qui di seguito la sentenza della Cassazione. L’ha inviata al nostro sito l’on .Stefano Bottini.

OGGETTO:
Applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 329 del 1-9 luglio 2002. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31,primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione.

SOMMARIO:
La sentenza in oggetto ha riconosciuto l’assegno da invalido civile agli invalidi parziali ultradiciottenni, con frequenza scolastica, atteso che quest’ultima può essere ricompresa nell’accezione dello stato di “incollocazione al lavoro”.

1 – Normativa in atto

L’art, 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n.118 dispone che ai mutilati ed agli invalidi civili di età compresa tra il 18°anno e l’età pensionabile, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, in misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo durante il quale tale condizione sussiste, è concesso un assegno mensile a carico dello Stato.

2 – Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa dal Tribunale di Lucca

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