INVALIDITÀ CIVILE
CECITÀ CIVILE
Il requisito minimo è essere colpiti da cecità assoluta o avere un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi (art. 8, Legge 382/1970).
La cecità non deve essere stata riconosciuta come dovuta a causa di lavoro (I.N.A.I.L.), causa di servizio e guerra, con i quali la cecità civile è incompatibile.
- CIECO CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE AD UN VENTESIMO IN ENTRAMBI GLI OCCHI CON EVENTUALE CORREZIONE (CECITÀ PARZIALE)
- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
- Esenzione dal ticket sanitario e farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
- Pensione per i ciechi civili parziali
- Indennità speciale per ciechi parziali - CIECO ASSOLUTO
- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
- Esenzione del pagamento del ticket sanitario e farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
- Pensione per i ciechi civili totali
- Indennità di accompagnamento
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