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Le novità circa i contributi figurativi per gli invalidi superiori al 75%

A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti ed agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

In quali interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche si può usufruire della detrazione del 36%?

La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 non ha inteso limitare l'ambito di applicazione del beneficio già previsto. Occorre, peraltro, precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Quali opere rientrano negli interventi relativi "alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità , ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"?

L'articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, entro limiti prestabiliti, una quota delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per la realizzazione di specifici interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all'articolo 1117, n. 1) del Codice civile, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute, e sulle loro pertinenze. La detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili atti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap e non, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Non rientrano, pertanto, nell'agevolazione di cui trattasi, ad esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è prevista la detrazione del 19% ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.

La detrazione del 36% è cumulabile con quella del 19% prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir relativamente alle spese sostenute per i mezzi necessari alla deambulazione di chi ha difficoltà motorie?

No. Le suddette detrazioni sono previste per ipotesi diverse e non sono cumulabili. E infatti, la detrazione del 36% è applicabile in caso di spese sostenute per la realizzazione di interventi, effettuati sugli immobili, finalizzati a facilitare la mobilità di tali soggetti. La detrazione del 19% è applicabile in caso di spese sostenute per acquistare mezzi necessari per facilitare l'autosufficienza di soggetti disabili.

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