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calcolatrice e fogli con cifre e numeriIl Tar Lazio accoglie parte del ricorso delle famiglie dei disabili, dichiarando illegittimo il computo di invalidità e accompagno quali redditi per l'ISEE

"L'avevo detto dall'inizio, ma nonostante la grande battaglia contro il governo precedente per evitare di considerare reddito la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento dei disabili, nessuno mi ha ascoltato". Lo ha dichiarato la deputata del Pd, Ileana Argentin commentando la sentenza della prima sezione del Tar del Lazio che ha dichiarato in parte illegittimo il decreto del governo sul nuovo regolamento Isee, pubblicato nel 2013, nella parte in cui si considerano reddito disponibile le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento.

Il Tar del Lazio, riporta Il Fatto Quotidiano, ha infatti accolto la parte centrale del ricorso presentato dai famigliari di alcune persone disabili contro l'Indicatore della situazione economica equivalente entrato in vigore a inizio 2015, che ha introdotto meccanismo di calcolo per l'accesso ad aiuti e a prestazioni sociali agevolate sfavorevoli per le persone con disabilità più gravi.  I legali dei ricorrenti hanno ricevuto oggi dal tribunale il dispositivo, riporta il Fatto.
Per capire in che misura il governo dovrà modificare l'Isee bisognerà attendere che sia disponibile la sentenza.

Così invece riportano in un post sulla pagina Facebook del gruppo STOP AL NUOVO ISEE - Ricorso collettivo nazionale: "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ANNULLA l'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. n. 159/2013 impugnato."
L'Art. 4 del DPCM è dunque illegittimo nella parte in cui include nel computo ISEE le provvidenze economiche erogate dallo Stato a sostegno della disabilità!
(…) Estratto dalla sentenza che lo dice a chiare note: "Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di "reddito", che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità", quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex ll. nn. 210/92 e 229/05.
Tali somme, e tutte le altre che possono identificarsi a tale titolo, non possono costituire "reddito" in senso lato né possono essere comprensive della nozione di "reddito disponibile" di cui all'art. 5 d.l. cit., che proprio ai fini di revisione dell'ISEE e della tutela della "disabilità", è stato adottato.
Né può convenirsi con l'osservazione secondo cui tale estensione della nozione di "reddito disponibile" sarebbe in qualche modo temperata o bilanciata dall'introduzione nello stesso d.p.c.m. di deduzioni e detrazioni che ridurrebbero l'indicatore in questione a vantaggio delle persone con disabilità nella nuova disciplina."

Ora sarà da capire se e in che misura questa sentenza potrà imporre cambiamenti da parte dell'esecutivo. "Solo io e Franca Biondelli, oggi sottosegretario, tenevamo la linea del no, insieme ad alcune associazioni dell'handicap. Peccato" -  ha infine dichiarato Argentin, "che oggi il Tar ci ha dato ragione, e che la prima battaglia l'abbiamo vinta noi. Restiamo in attesa, fiduciosi, di conoscere l'esito del prossimo grado di giudizio. Sono molto soddisfatta", conclude, "perché questa sentenza ha ribadito ancora un una volta che le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento non sono un reddito ma un diritto per garantire ai più deboli pari opportunità".
 
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Redazione


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