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Basta l’invalidità o serve la Legge 104? L’agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sulla deducibilità di spese mediche e di assistenza in caso di disabilità

Come sappiamo, tra le varie agevolazioni fiscali disabili, c’è la possibilità di dedurre spese mediche dalla dichiarazione dei redditi con modello 730 e UNICO. Ma in quali casi è possibile farlo? E’ sufficiente avere la certificazione dello stato di invalidità (con qualsiasi percentuale)? Serve quella di portatore di handicap o handicap grave (Legge 104/92)?
Per fare chiarezza è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che nella risoluzione n.79/E  del 23 settembre 2016 spiega le regole per dedurre le spese mediche e di assistenza specifica nei casi di grave invalidità o menomazione.
Vediamo cosa dice la circolare.

QUANDO SI PUO’ DEDURRE – Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce all’art. 10, comma 1, che sono interamente deducibili dal reddito complessivo "le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione". Ma poiché sono ritenute “disabili” sia le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, sia coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera, come regolarsi?

DISABILI CON LEGGE 104/92 – Riguardo ai soggetti riconosciuti portatori di handicap  ai sensi della L. 104/92, la circolare afferma che essi possono fruire della deduzione, indipendentemente dalla presenza dell’”handicap grave” (articolo 3, comma 3). Così viene indicato infatti:  Si è dell’avviso, pertanto, che la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sia sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.

DISABILI CON IVALIDITA’– Diverso è invece il discorso per i soggetti riconosciuti invalidi. La differenza risiede nella diversa natura della certificazione. Mentre infatti l’accertamento dell’invalidità civile valuta il grado di capacità lavorativa, l’attestazione dell’handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali. Ne consegue che per il diritto alla deduzione in esame, non può ritenersi sufficiente il solo riconoscimento dell’invalidità civile ma occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. Come si accerta? La circolare dell’Agenzia delle Entrate ritiene che essa sia accertata nei casi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.

LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO – Ricordiamo che sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:
-    le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
-    le spese di “assistenza specifica”. Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
-    l’assistenza infermieristica e riabilitativa
-    le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona)
-    e  prestazioni  rese  dal  personale  di  coordinamento  delle  attività  assistenziali  di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale

A questo proposito, giova ricordare anche che in caso di ricovero della persona disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata,  ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione  rilasciata  dall’istituto  di  assistenza  le  spese  risultino  indicate separatamente.

Per approfondire:

Qui il testo della circolare su deduzione spese mediche disabili
 

La guida agevolazioni fiscali disabili



Redazione


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