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Cosa significa che il verbale scade? Quali sono i casi e le patologie che danno diritto all’esonero dalle visite di revisione in caso di invalidità civile e o handicap?

Le visite di revisione sono controlli finalizzati ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari, alle quali possono essere chiamati gli invalidi civili o le persone con handicap  che godono delle prestazioni e delle agevolazioni derivanti da ciò. Perciò, tanto la persona con invalidità civile, tanto quella con handicap certificato possono essere sottoposte a rivedibilità, e si dovranno nuovamente presentare a visita presso la Commissione.

LA VERIFICA DEI REQUISITI - La persona può essere chiamata a visita di revisione quando la sua patologia non sia stabilizzata, e la commissione medica che l’ha valutata  in sede iniziale di accertamento sanitario per l’invalidità abbia ritenuto che la patologia o la menomazione potesse cambiare nel tempo, evolvendo. In questo caso il verbale riporterà una data di scadenza, alla quale è necessario sottoporsi a nuova visita per la verifica dei requisiti e quindi mantenere i benefici derivanti.

CHI CHIAMA A VISITA – La Legge n.114/2014 ha attribuito all’INPS la gestione delle visite di revisione. E’ l’INPS quindi che convoca a visita di rivedibilità, e saranno quindi le Commissioni mediche dell’Inps ad esprimere il giudizio sulla permanenza o meno del grado di invalidità già accertato (qui un nostro articolo sulle novità semplificazioni) L’art. 25 della  Legge 114/14 prevede che, nel caso di visite di revisione, gli invalidi civili e le persone con handicap conservino tutti i diritti acquisiti in materia prestazioni e agevolazioni fino alla visita di revisione e al nuovo verbale.

L’ESONERO  - La legge prevede però che in presenza di determinate patologie (stabilite dal Decreto 2 agosto 2007) la persona sia esonerata da visite di revisione. A stabilirlo è il comma 3 dell’art. 6 della legge 9 marzo 2006, n.80 (che sostituiva il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388): I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.
Su questa prescrizione il legislatore è successivamente tornato, con la più recente Legge n.114/2014 (art. 25, comma 8) , sopprimendo l’intero periodo che si riferiva a patologie stabilizzate con indennità di accompagnamento o di comunicazione.
Ad essere eliminato è il periodo fra parentesi: [I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.] (4) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione

Questo significa che, in presenza di determinate patologie  (quelle stabilite dal Decreto 2 agosto 2007, di cui parliamo qui sotto), anche se non siamo titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, siamo esonerati dalla visita di revisione.

QUALI SONO LE PATOLOGIE ESONERATE – Il decreto che rende attuativo l’art. 6 della L. 80/2006 appena citato è il Decreto 2 agosto 2007, il quale contiene la lista delle patologie che danno diritto all’esonero da visite di revisione e controllo, oltre a dare indicazioni sulla documentazione da produrre in merito: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”. Le persone colpite da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante. Tra le patologie, sono inserite insufficienze cardiache refrattarie a terapia, insufficienze respiratorie con necessità di ossigenoterapia o ventilazione meccanica, e altre, fino a un totale di dodici.

MINORI – Per i minori di 18 anni titolari di idennità di accompagnamento o comunicazione, nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, la Legge 114/2014 stabilisce che  al raggiungimento della maggiore età, si prevede la sola necessità dell'accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, quindi senza ulteriori accertamenti sanitari, e in automatico. Se però nel verbale è indicata una scadenza, coincidente con il compimento della maggiore età, la visita è da effettuarsi in ogni caso.

SE CHIAMANO COMUNQUE A VISITA – Nel caso in cui riceviamo chiamata a visita di controllo o revisione anche se la nostra è  una patologia tra quelle esonerate(elencate nel decreto ministeriale), siamo tenuti in ogni caso a presentarci.  Sarà eventualmente in sede di valutazione medica che potremo far valere il nostro diritto. Ricordiamo infatti che la non presentazione a visita (senza motivo dimostrato) comporta la perdita dei benefici.

Per approfondire:
Legge 11 agosto 2014, n. 114
 
Decreto 2 agosto 2007
 
Redazione


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