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Quali sono le eccezioni che consentono di usufruire dei permessi ex L.104/92 anche in caso di ricovero?

Torniamo sulla questione Legge 104 e permessi correlati. Di seguito abbiamo affrontato la questione a partire dalla domanda di una lettrice. Risponde l’avvocato Roberto Colicchia.

Buongiorno, ho mia madre invalida ricoverata in ospedale per frattura scomposta omero e femore in attesa di intervento. Io ho la Legge 104/92 ma mi dicono che non ne posso usufruire, il problema è che lei non puó mangiare da sola e in ospedale mi hanno detto che loro la aiutano se hanno tempo.  Ho chiesto se mi scrivevano sul certificato di ricovero che ha bisogno di assistenza ma mi é stato negato, che altro posso fare? E’ vero che anche per ricovero temporaneo non posso usufruire della Legge 104?

Così risponde l’avvocato Colicchia: al fine di ottenere i permessi di cui alla L. 104/92 occorre, oltre all’accertamento della condizione di handicap in situazione di gravità, che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili.

Circa il requisito dell’assenza di ricovero ospedaliero, l’INPS ha specificato cosa deve intendersi per ricovero a tempo pieno; ossia la degenza per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (Circolare INPS n. 155 del 3 dicembre 2010; Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010).

La specificazione assistenza sanitaria continuativa sembra negare la possibilità di fornire al disabile l’assistenza non sanitaria (l’aiuto all’igiene, all’alimentazione, al supporto personale) di cui molto spesso, come mi pare nel suo caso, i familiari della persona ricoverata si fanno carico.

L’INPS, tuttavia, individua tre eccezioni in presenza delle quali, anche in caso di ricovero ospedaliero del disabile, i permessi della Legge 104/1992 possono essere comunque concessi. È il caso:

-  dell’interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- del ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- del ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

A queste tre eccezioni, se ne aggiunge una quarta, che potrebbe interessarla da vicino, che consente di usufruire del congedo anche quando il familiare ricoverato a tempo pieno necessiti di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare, richiesta espressamente dai sanitari della struttura (Circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2011).
La presenza delle eccezioni sopra indicate deve comunque essere debitamente documentata e valutata da parte del medico competente.

Redazione


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