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Per le prestazioni socio sanitarie residenziali, ai fini di calcolo ISEE, si applicano regole diverse da quelle utilizzate per le prestazioni socio sanitarie. Vediamole insieme

Si è già avuto modo nel recente passato di parlare di Isee, del variare dei parametri e dell’acceso dibattito nato intorno a questi cambiamenti. Oggi è nostra intenzione provare a fare chiarezza, in particolare, circa uno dei nuovi modelli. Oggetto del nostro interesse è  la certificazione  denominata Isee socio sanitario residenziale.

L’ISEE SOCIOSANITARIA RESIDENZIALE - Come deducibile dalla denominazione, questo tipo di certificazione è necessaria quando si voglia accedere alle prestazioni sanitarie residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non assistibili a domicilio).
La retta di una Rsa è solitamente formata da due voci distinte:
o       quota sanitaria, solitamente totalmente a carico del SSN  
o       quota alberghiera per il pagamento della quale si richiede una partecipazione economica da parte dell’assistito o dei suoi familiari.
La dichiarazione Isee nella sua formula residenze è essenziale proprio per stabilire l’ammontare del succitato contributo.

ISEE RESIDENZIALE E ISEE SOCIOSANITARIA - Sebbene anche per questo tipo di dichiarazione sostitutiva sia possibile fare riferimento ad un particolare  nucleo familiare ristretto (beneficiario, coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni a carico IRPEF) non si può certo dire che l’Isee socio sanitario e quello residenziale siano pressoché uguali.
L’ Isee residenziale infatti annovera tra i parametri di calcolo una quota denominata aggiuntiva, basata sulla situazione economico- reddituale di ogni figlio del beneficiario non appartenente al nucleo ( circolare INPS n 171 del 18 dicembre 2014)
Perché questa scelta? La riforma, dicono gli analisti, ha voluto creare un netto distinguo tra quelle situazioni in cui i figli non conviventi sono in grado di aiutare e sostenere la figura genitoriale da quelle nelle quali, anziani o disabili, non hanno alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.
Si sono volute, in parole semplici, stringere le maglie  della rete familiare.
A guardare la riforma nel suo complesso qualche dubbio circa le vere finalità del cambiamento apportato, sorge. Se l’obiettivo fosse realmente quello dichiarato, perché bloccare l’accesso ad alcune importanti detrazioni? (spese per badanti /assistenti alla persona ). Forse il vero obiettivo è il taglio della spesa sanitaria  e un maggior aggravio economico per tutte le famiglie che si trovino a dover affidare un proprio congiunto ad una struttura specializzata, ma questo solo il tempo potrà dirlo.

Una domanda alla quale possiamo certamente dare una risposta che non teme smentita alcuna è la seguente : Vi sono dei casi particolari nei quali la quota aggiuntiva non è dal calcolarsi?
Detta quota non è da calcolarsi se:
o       Per i figli o per un componente del loro nucleo familiare sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza;
o       Sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l’estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione. In tal caso occorre indicare l’eventuale condizione di esclusione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE SEMPRE -
o      Gli estremi dell’atto che identifica la condizione di esclusione (ad esempio certificazione di disabilità, sentenza dell’autorità giudiziaria o provvedimento dei servizi sociali sull’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici);
o      Qualora per il figlio non ricorrano le condizioni di esclusione a. o b. (e deve essere quindi calcolata la componente aggiuntiva) è necessario specificare gli estremi della DSU in corso di validità precedentemente presentata da tale figlio (oppure bisognerà compilare il foglio componente inclusivo del modulo aggiuntivo appositamente predisposto allo scopo).
Continuano infine ad essere valorizzate nel patrimonio del beneficiario: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.

Si consiglia, data la fluidità e complessità della materia, di affidarsi ad un Centro di Assistenza Fiscale.

In disabili.com:
Isee disabili: le indennità non fanno reddito

Dott.ssa Agnese Villa Boccalari

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