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Unica agevolazione: aumento di 5mila euro per ogni componente disabile della soglia di patrimonio

A pochi giorni dall’approvazione del Decreto del Consiglio dei Ministri che contiene le disposizioni sui cosiddetti “Reddito di cittadinanza” e “Quota 100”. Nei giorni precedenti l’approvazione si era fatto un gran parlare delle risorse da dedicare ai disabili, fino ad arrivare ai limiti della rottura tra Lega e Movimento 5 Stelle sul punto.

Ora che abbiamo a disposizione il testo semi definitivo del Decreto - unica variazione tra il testo entrato in discussione e il testo licenziato è alla lettera a) comma 6 dell’Art. 14: la prima finestra di uscita per le pensioni degli statali sarà da agosto e non da luglio - possiamo andare ad analizzare nel dettaglio tutti i provvedimenti che toccano il mondo della disabilità.

Punto 3) della lettera b) comma 1 dell’Art. 2 “Beneficiari” - “Un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo”. Ovvero, la soglia patrimoniale mobile che stabilisce chi ha diritto o meno al Reddito di cittadinanza, che parte da 6.000 euro, in caso di nucleo familiare di due persone, di cui una disabile passa a 11.000 euro e aumenta di 5.000 euro per ogni ulteriore componente portatore di handicap. Il problema grosso su questo punto è che, nel computo complessivo dell’ISEE, verrà conteggiato anche l’assegno mensile d’invalidità, che andrà quindi a “pesare” sul reddito per un totale annuo di 3.713,58 euro (285,66 per 13 mensilità).

Punto 1) della lettera c) comma 1 dell’Art. 2 “Beneficiari” - “Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”. Ovvero, sono esclusi dalla limitazione di accesso al Reddito veicoli e motoveicoli che siano stati acquistati secondo quanto prescritto dalla legge in materia di agevolazioni per i disabili nel settore auto, detrazione Irpef del 19%, Iva al 4%, ecc.

Comma 2 dell’Art. 4 “Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione Sociale” - “Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina”. Sono esentanti dagli obblighi di cui al comma 1 dello stesso articolo - immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale - i cittadini con disabilità tutelati dalla Legge 68 del 12 marzo 1999, tranne nel caso in cui le iniziative siano specificamente volte all’inserimento lavorativo specifico di questa categoria, come previsto della stessa Legge 68.

Comma 3 dell’Art. 4 “Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione Sociale” - “Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE”. Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 1 anche i genitori di figli sotto i 3 anni che necessitano di cure particolari o coloro che hanno a carico un familiare un disabile grave o con riconosciuta non autosufficienza, si ipotizza ai sensi della Legge 104.

Lettera b) comma 9 dell’Art. 4 “Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione Sociale” - “Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare non siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovunque nel territorio italiano nel caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6; in tal caso, il beneficiario del Rdc che accetta l’offerta, continua a percepire il beneficio economico del Rdc per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute”.

Nel caso pervenisse un’offerta di lavoro entro i primi sei mesi di percepimento del Reddito di cittadinanza, questa è ritenuta congrua fino a 100km di distanza dall’abitazione, dopo i primi sei mesi la distanza considerata accettabile aumenta a 250km. Il componente di una famiglia con portatore di handicap è vincolato, tanto quanto tutti gli altri cittadini, pena la perdita del Rdc, ad accettare la proposta ma gode dell’agevolazione di continuare a percepirlo per i primi tre mesi del nuovo lavoro. Nel testo attualmente disponibile non è contenuto quanto messo in evidenza dalle slide diffuse dal Governo per semplificare quanto contenuto nel testo esteso quindi sarà opportuno verificare questo aspetto una volta che il Decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Comma 10 dell’Art. 7 “Cause di decadenza e sanzioni” - “In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di decadenza, se non previsto diversamente. Nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sei mesi”. Una volta terminato il periodo di recepimento del Reddito di cittadinanza, lo stesso può essere richiesto nuovamente del medesimo cittadino o da un altro componente della famiglia in cui è presente il disabile dopo sei 6 mesi dalla scadenza (a differenza dei 18 mesi standard).

Nel testo semi definitivo, l’unico attualmente disponibile, non sono specificati esoneri alla sottoscrizione Patto per il Lavoro e il Patto di Inclusione, che permetterebbe, secondo le slide diffuse dal Governo, ai disabili e ai loro caregiver di percepire il Reddito di cittadinanza pur aderire formalmente ai cosiddetti provvedimenti “anti divano”.

PER APPROFONDIRE:

Testo completo del Decreto semi definitivo

In Disabilicom:

Reddito di cittadinanza e disabili: ecco requisiti e chi potrà beneficiarne

Design by Pixabay

Alessandra Babetto

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