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Le percentuali di invalidità per cui si è esenti dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie e i casi di esenzione dal pagamento del ticket per i medicinali

Se si è stati riconosciuti invalidi civili si può aver diritto all’esenzione del ticket per alcune o tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale che vengono erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Ricordiamo che il ticket è una quota che il cittadino è tenuto  a pagare a fronte di alcune prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di assistenza (Lea): nel coso della specialistica, parliamo ad esempio di visite, esami strumentali ed ed esami di laboratorio.
L’esenzione dal ticket può spettare anche in  anche in particolari condizioni legate al reddito, alla condizione sociale, o in altri casi particolari. Nel caso di riconoscimento di invalidità civile, l’esenzione non è legata al reddito.

COME RICHIEDERE L’ESENZIONE: E’ la propria Asl di residenza a riconoscere l’eventuale esenzione dal pagamento del ticket, rilasciando un apposito attestato, ed è alla Asl di residenza che va presentata la certificazione che documenta lo stato di invalidità. E’ anche demandato alle Regioni di stabilire le quote ticket, che possono variare quindi da regione a regione. Le Regioni hanno anche facoltà di includere prestazioni aggiuntive erogate ai cittadini, includendole nei loro tariffari regionali.

PER QUALI PRESTAZIONI SI HA L’ESENZIONE: Ci sono varie categorie di persone invalide, relativamente al diritto all’esenzione: si va dal diritto all’esenzione completa di tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale (ritenute appropriate e necessarie dal medico proscrittore) o solo di quelle correlate alla patologia invalidante.
Ecco le categorie di invalidi esenti


A) PER TUTTE le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea:

Invalidi civili

  • C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
  • C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
  • C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)

Invalidi di guerra

  • G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per lavoro

  • L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per servizio

  • S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi - Vittime atti terrorismo - Vittime del dovere

  • V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)

B) solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità

 
Invalidi di guerra

  • G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per lavoro

  • L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per servizio

  • S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

ESENZIONE FARMACI E INVALIDITÀ
: queste esenzioni per invalidità non includono le prestazioni di tipo farmaceutico.
In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in:

  • fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti)
  • fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota)
  • fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti).  

Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per invalidità.

Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza.

Fanno eccezione gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo che hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C" su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità

Esenzioni ticket regionali

Dal momento che spetta a ciascuna Regione stabilire le liste di prestazioni sanitarie, esami diagnostici e farmaci per cui si può essere esentati dal pagamento del ticket, si consiglia di visitare la pagina web del Ministero della Salute nella quale si possono trovare i link alle pagine dedicate di tutte le Regioni italiane.

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Redazione

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