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Un padre chiede delucidazioni sui suoi diritti legati alla Legge 104/92. L’avvocato risponde

Riportiamo di seguito il quesito di un genitore, dipendente della regione Sicilia con un figlio figlio minore con situazione di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3, Legge 104.

Ho chiesto al mio dirigente generale il nulla osta al trasferimento presso un dipartimento nelle vicinanze (circa 15Km) della mia residenza dichiarando “di essere genitore di un figlio minore riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92" da una apposita Commissione Medica per l'Accertamento delle invalidità civili, con verbale visita collegiale del ... ,  Azienda U.S.L. di Palermo.
Sono il grande punto di riferimento per mio figlio disabile sia per la sua supervisione, cura sia relazioni affettive, pertanto la mia richiesta di trasferimento è dettata da una reale necessità. Il dirigente del servizio nel quale presto opera si è espresso contrario al mio trasferimento per carenza di personale. Io chiedo, perché ci fanno a fare corsi di formazione se poi non si ha rispetto per le esigenze di un ragazzo logisticamente in difficoltà che necessità l'affetto e l'assistenza di entrambi i genitori?

La risposta dell'avv. Colicchia

Egregio Signore;
L'art.33 - comma 5 della legge 104/92 prevede, relativamente alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro, alcune particolari agevolazioni per il lavoratore che assiste un familiare portatore di grave handicap.
In particolare, e per quello che a noi qui più interessa, riconosce il diritto a scegliere ove possibile  la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Il diritto da lei vantato le spetterebbe, comunque, in quanto genitore di una persona riconosciuta disabile grave. Infatti, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa porta a ritenere che il rinvio operato dai commi 3- 5 dell’art. 33 della legge n. 104/1992, per quanto riguarda i genitori che assistono un figlio disabile grave, vale solo per l’individuazione dei soggetti titolari di tali diritti, ma non si estende alle modalità di fruizione (alternativa) dei diritti stessi. Perciò deve ritenersi che ambedue i genitori hanno diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina alla residenza del figlio da assistere e sempre per entrambi i genitori vige il divieto di trasferimento ad altra sede di lavoro senza il loro consenso.

Considerati questi diritti, è opportuno verificare se ci possono essere dei limiti, posti in relazione alle esigenze del datore di lavoro, visto che la norma in esame sancisce il diritto di scelta della sede di lavoro per il lavoratore che assiste un disabile grave, ponendo la locuzione “ove possibile”. Il diritto alla scelta, dunque, non può essere assoluto o illimitato, ma compatibile con l’interesse datoriale a non subire una diminuzione dell’efficienza economica ed organizzativa dell’attività lavorativa. Pertanto occorre una valutazione concreta che tenga conto sia delle esigenze assistenziali del dipendente che di quelle economiche ed organizzative dell’impresa, così da determinare quale di esse meriti maggior tutela.
Dunque,il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale; il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce, invece, un diritto incondizionato, nel senso che non è soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa ( Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28 del 1993).
Stando così la disciplina potrebbe essere utile, insieme al dirigente del servizio presso cui presta opera, comparare sia le sue esigenze assistenziali che quelle economiche ed organizzative dell’impresa per valutare se sussistano i presupposti per soddisfare i suoi, e di suo figlio, legittimi diritti.

Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti.

Per maggiori informazioni:
AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

In disabili.com
Autorizzazione INPS per permessi di lavoro familiari disabili

Redazione

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