Menu

Tipografia

Chi può avere l’esenzione del canone RAI? Quali i requisiti di età, reddito, convivenza per poter non pagare il canone tv? L’Agenzia delle Entrate risponde a un interpello

L'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito ad un quesito relativo al diritto di esenzione dal pagamento del canone RAI da parte di una signora anziana che, in possesso dei requisiti di età e di reddito, è però assistita da una badante, retribuita, che convive con lei. L’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente all’interpello: vediamo perché, dopo aver ricordato brevemente cosa prevede la legge in fatto di esenzione dal pagamento del Canone Rai.

CHI PUÒ CHIEDERE L'ESENZIONE? - La possibilità di esenzione dal pagamento del canone RAI da parte di persone anziane è stabilita dall’articolo 1, comma 132, della legge 244/2007
I requisiti per accedere al beneficio sono:
a) aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno);
b) non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio;
c) possedere un reddito annuo che, unitamente a quello del proprio coniuge –o del soggetto unito civilmente – non sia complessivamente superiore a euro 6.713,98 (per le richieste di esenzione relative agli anni fino al 2017) -  innalzato a  euro 8.000,00 (per le richieste di esenzione relative all’anno 2018 e anni successivi, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 16 febbraio 2018.

REDDITO E CONVIVENZA - Nella circolare n. 46 del 20 settembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la disposizione secondo la quale il beneficiario "non deve convivere con altri soggetti diversi dal coniuge", va interpretata nel senso che "colui che intende godere dell'esonero dal  pagamento del canone RAI non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio”.

IL CASO - La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'interpello 242 del 15 luglio 2019, torna proprio sul punto della convivenza e del reddito con un terzo soggetto. L’interpello era stato presentato da contribuente, titolare di un reddito annuo inferiore ad 8000 euro e convivente, in ragione del suo stato di invalidità, con una badante regolarmente assunta e retribuita con parte dei soldi della pensione, integrata con contributo INPS Home Care Premium e contributo economico dei figli, la quale chiedeva se nella sua condizione potesse fruire dell’esenzione dal pagamento del canone TV ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, la donna chiedeva se la convivenza con la badante, anagraficamente non appartenente al proprio nucleo familiare (unica componente di detto nucleo è la sig.ra istante), potesse  pregiudicare la richiesta di esenzione dal pagamento canone.
Quest'ultima è stata negata dall'Agenzia della Entrate poiché la persona addetta all’assistenza della contribuente, e con essa convivente, è titolare di reddito proprio. Questo quindi comporta che il requisito non venga soddisfatto.
Ricapitolando, quindi, anche qualora si verifichino i requisiti anagrafici (più di 75 anni) e di reddito (entro 8.000 euro annui), se si convive con un altro soggetto, diverso dal coniuge o dal soggetto unito civilmente titolare di reddito autonomo NON è possibile usufruire dell’esenzione dal pagamento del canone RAI.

COME SI PUÒ USUFRUIRE DELL'ESENZIONE?
Per usufruire dell'esenzione, qualora in possesso di tutti i requisiti previsti, si deve presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione, attraverso il modulo di richiesta apposito predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione sostitutiva indica i dati anagrafici del dichiarante e l’anno per il quale ricorrono le condizioni per beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone TV. Va dichiarato l’anno d’imposta precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione e la somma del reddito imputabile al dichiarante e al coniuge (o al soggetto unito civilmente) convivente che non deve essere superiore al limite previsto dalla legge.

Il modulo va successivamente inviato, tramite:
- raccomandata senza busta a: Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, s.a.t. sportello abbonamenti tv - casella postale 22 - 10121 Torino
- posta elettronica certificata
- consegna a mano presso un ufficio territoria dell'Agenzia delle entrate
Gli indirizzi degli uffici territoriali sono consultabili qui.

PER APPROFONDIRE:

Risposta all'interpello 242 del 15 luglio 2019

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.46 del 20 settembre 2010


POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Legge di Bilancio: esenzione canone Rai per i disabili?


Redazione

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy