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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce la questione ferie programmate e permessi di assistenza da legge 104: maggiore tutela per chi assiste

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l'interpello n.20/2016 del 20 maggio 2016 affronta il caso della coincidenza tra ferie programmate e i permessi lavorativi da Legge 104/92 per assistere un familiare con disabilità.

TUTELA ALL'ASSISTENZA - La pronuncia del Ministero ricorda in maniera preliminare che "La norma in argomento riconosce tali permessi ai familiari che assistono persone con handicap nonché agli stessi lavoratori con disabilità, proprio al fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, garantendogli dunque una adeguata assistenza morale e materiale".

IL DATORE DI LAVORO - In proposito, si fa presente come il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2109 c.c., possa stabilire il periodo di godimento delle ferie annuali nel rispetto della durata fissata dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Va inoltre ricordato che (come già precisato dallo stesso Ministero nell'interpello n. 31/2010) si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza,purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza esegua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.

PREVALENZA DELLE ESIGENZE ASSISTENZIALI – Ma se i permessi di assistenza coincidono con le ferie programmate (o periodo del fermo produttivo), cosa succede? I permessi vengono calcolati come se fossero giorni di vacanza? Assolutamente no. Come leggiamo dall'interpello, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende tuttavia il godimento delle ferie. Ovvero il permesso per assistere NON va conteggiato come giorno di ferie. Pertanto è possibile collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.
A essere ribadito è il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza (v. anche art. 33, comma 7 bis, L. n. 104/1992).

La specifica del Ministero si spiega e fa perno sulla finalità dei due tipi di sospensioni dal lavoro: le ferie sono un diritto del lavoratore, stabilito dalla Costituzione, per permettergli di recuperare le energie psicofisiche dovute al lavoro; mentre i permessi ex L.104 tutelano il diritto del congiunto disabile bisognoso di cure.

Per approfondire:

Il testo dell’interpello n.20/2016

La legge 104/92

Redazione

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