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Nella legge di conversione del decreto infrastrutture, anche novità per gli automobilisti disabili, sia sul fronte parcheggio che acquisto auto. Ma occhio ai destinatari

E’ entrato in vigore il 10 novembre il decreto infrastrutture (decreto legge 121/2021) convertito in legge dal Parlamento a inizio mese, contenente alcune novità al Codice della Strada che riguardano anche le persone e gli automobilisti con disabilità.

Oltre alla novità principale, che prevede la possibilità per i possessori di contrassegno auto disabilidi parcheggiare anche sulle strisce blu senza pagare, qualora non ci siano posti liberi tra quelli riservati appunto alle persone disabili, viene introdotta anche una interessante semplificazione relative alle agevolazioni auto disabili, che riguarda, nello specifico, l’acquisto di auto adattate per la guida.
 
SEMPLIFICAZIONI NELL’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI AUTO
Il testo convertito in legge contiene l’Art. 1-bis., relativo a Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabili). Portiamo subito all’attenzione un dettaglio importante: tale misura riguarda esclusivamentele persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, dotate di patente di guida con obbligo di adattamenti.
L’articolo al comma 1 prevede quanto segue:
1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all’acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità motoriepermanenti, abilitati alla guida, presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

COSA SIGNIFICA
Significa che le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti dotate di patente speciale con obbligo di adattamenti potranno accedere alle agevolazioni fiscali previste sull’acquisto di auto adattate per la guida (ovvero iva al 4%, detrazione Irpef e esenzione dall’imposta di bollo e trascrizione), semplicemente esibendo la copia della patente di guida riportante gli obblighi di adattamenti.

PRIMA COME FUNZIONAVA
Precedentemente a questa novità, per poter accedere alle agevolazioni, tali soggetti dovevano presentare la patente di guida con indicazione degli adattamenti necessari, oltre alla copia del verbale di invalidità o di handicap da cui risultasse la natura motoria della menomazione.
Dover presentare in particolare la seconda certificazione rappresentava talvolta un allungamento della procedura per accedere al beneficio, dal momento che a volte nei vecchi verbali non era presente l’esplicita formula per accedere alle agevolazioni.

QUANDO ENTRA IN VIGORE LA NOVITÀ
Il comma 2 dell’articolo 1-Bis dà dei riferimenti temporali alla entrata in vigore della novità. Servirà un decreto da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provvede a modificare il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

Per approfondire

Il testo del decreto convertito

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Redazione

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