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Quando scatta la detrazione per le spese sanitarie per persone con disabilità? E quali sono deducibili? Che documentazione serve? Mini guida alla dichiarazione dei redditi e spese per disabilità


Come sappiamo, esistono delle agevolazioni fiscali per disabili che riguardano acquisto di beni e servizi ad esempio con iva agevolata, ma anche deducibilità e detraibilità delle spese. Per aiutare i lettori a farsi spazio nella selva di regole, abbiamo approntato questo focus sulla compilazione del Modello 730 per la dichiarazione dei redditi rispetto alle principali spese legate alla disabilità: da quelle per l’adattamento della macchina, a quelle per l’acquisto di protesi, a quelle ber l’installazione di un montascale, per fare degli esempi. E poi, quali certificati e documentazione bisogna conservare e presentare? Lo vediamo in questa guida alla compilazione del modello 730 disabilità, sulla base delle indicazioni della Circolare 7 aprile 2017 n. 7 dell’Agenzia delle Entrate,  dalla quale abbiamo estrapolato le info sulle spese che possono interessare le persone con disabilità, con la raccomandazione di consultare la guida per intero, poiché qui non possiamo essere del tutto esaustivi.


SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITÀ (Rigo E3)
Art. 15, comma 1, lett.c), del TUIR
La detrazione spetta per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici one spetta per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’ autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. La detrazione, nella misura del 19per cento,spetta sull’intero importo della spesa sostenuta e può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico

Sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per:
1.il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante iltrasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di euro129,11);

2.il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato (Circolare 24.04.2015 n.17, risposta 1.4);

3.l’acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;

4.l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

5.l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

6.la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.1, e Circolare 24.02.1998n. 57, paragrafo 5); si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione del 36% o del 50% relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche


7.l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella; si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione del 36% o del 50% relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche

8. l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installatanell’abitazione del soggetto con disabilità (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.2); si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione del 36% o del 50% relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche

9.l’installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con grave disabilità (Risoluzione 09.04.2002 n. 113).

10.l’acquisto di telefonini per sordomuti (Circolare 01.06.1999 n.122, risposta 1.1.11); soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa

11.l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (Circolare 06.02.2001 n. 13) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (Circolare14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.5). Soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa
 
12.l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche. Soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa

L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale  permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (RIGO E25)
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. La grave e permanente invalidità o menomazione è quella che si ha nel caso di:
- riconoscimento della condizione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1 (non è necessario l’handicap grave, ovvero il comma 3);
- Invalidità al 100%
- Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento

Sono deducibili le spese per:
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- il personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- il personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- il personale con la qualifica di educatore professionale;
- il personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.),


In caso di ricovero in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza

Raccomandiamo di consultare per intero e in modo dettagliato  la Circolare, che potete scaricare qui (pdf). 


In disabili.com:

Dichiarazione dei redditi 2016: come compilare il modello 730/2017
 
Guida agevolazioni fiscali disabili
 


Redazione

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