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La Corte Costituzionale precisa che i periodi di congedo straordinario non vanno conteggiati nei 60 giorni. Vediamo in quali casi

Il lavoratore  che assiste un familiare con grave disabilità ha diritto di usufruire del congedo straordinario. Nel caso di lavoratrice gestante, ha precisato la Corte Costituzionale, questo periodo va escluso dal computo dei 60 giorni che devono intercorrere tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione, e il congedo di maternità.

LA DECISONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 158 del 23 maggio 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

IL PERIODO DEI 60 GIORNI E LA MATERNITA’ - Ricordiamo che il T.U., all’articolo 24, prevede infatti che le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano passati più di sessanta giorni.
Ai fini del computo di questi sessanta giorni, non si deve tenere conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

ESCLUSIONE DEL CONGEDO PER ASSISTERE DISABILI – Con la sua sentenza, la Corte ha quindi stabilito che se una lavoratrice ha assisto coniuge convivente o figlio con grave handicap (certificato dalla Legge 104), usufruendo del congedo straordinario previsto, quel periodo non va conteggiato nel computo dei 60 giorni che devono intercorrere immediatamente prima all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

IL MESSAGGIO DEL’INPS - A seguito della decisione della Corte, l’INPS ha pubblicato un messaggio nel quale dà istruzioni operative rispetto al fatto che i periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992), devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

ANCHE PER UNIONI CIVILI - Inoltre, poiché la legge n. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, all’articolo 1, comma 20, prevede che “al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, la cosa si applica anche in caso di unioni civili, e non solo di matrimonio. Conseguentemente, dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato D.Lgs n. 151/2001, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92.

RICAPITOLANDO - Pertanto, dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato D.Lgs n. 151/2001, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza:

- al figlio
- al coniuge convivente
- alla parte dell’unione civile convivente

che sia riconosciuta in situazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92. Si segnala, al riguardo, che la Corte costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto questi indicati.
La sentenza, infatti, non esclude tutti i periodi di congedo straordinario da l computo, ma solo questi sopra indicati, fruiti per l’assistenza al coniuge convivente, alla parte dell’unione civile convivente  o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.
L’INPS fa sapere che quanto stabilito va applicato, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla sentenza della Corte, per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Per approfondire:

La sentenza della Corte Costituzionale

Messaggio INPS n. 4074

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