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Cosa stabilisce la legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento? Nutrizione, idratazione e ventilazione sono terapie? Cosa cambia rispetto a prima?

La dott.ssa Danila Valenti è un medico oncologo palliativista, tra gli esperti che hanno dato un apporto importante alla scrittura del testo base della legge 219 sulle Dat, le Disposizioni anticipate di trattamento. Direttore della Rete Cure Palliative ASL Bologna, e Board Member EAPC (European Association of Palliative Care, è stata sentita più volte in audizione in Parlamento, dal 2009 che segue con attenzione questa legge. Soprattutto per quel che riguarda la Pianificazione Condivisa delle Cure: da oltre 20 anni cura persone con patologie inguaribili.

VERTICALE SOLIDALE - La Dottoressa Valenti sarà tra gli ospiti del convegno scientifico all’interno della due giorni Verticale Solidale: evento di Fondazione Il Bene Onlus (www.fondazioneilbene.org) che unisce solidarietà e informazione scientifica, e che rende accessibili a persone con patologie neurologiche rare e neuroimmuni le vette delle Dolomiti. L’evento è in programma il 7 e 8 luglio 2018 a Cortina D’Ampezzo (qui per partecipare alle escursioni).

FOCUS SULLE DAT - A proposito dell’intervento della Dottoressa Valenti sulle DAT, riportiamo un interessante contributo, che può essere utile a fare luce sul delicato tema delle Disposizioni anticipate di trattamento e la Legge che le regola In Italia.
«Legge che è stata possibile grazie anzitutto all’onorevole Donata Lenzi, relatrice alla Camera. È stata lei, infatti, a scrivere il testo base e a portarlo, con tenacia, all’approvazione», lungo un percorso complesso. Anche il messaggio del Papa del 17 novembre 2017 ha dato un aiuto importantissimo «dopo che il Pontefice con il suo richiamo a “un supplemento di saggezza ha sottolineato l’importanza di andare oltre le rigidità ideologiche che portavano alla contrapposizione. Il decreto è stato così ricalendarizzato. Finalmente», dice la Dottoressa.

Cosa stabilisce la legge?
La legge sancisce il diritto all’onestà comunicativa con la persona da parte del personale sanitario che deve scrivere in cartella clinica, se la persona vuole avere tutte le informazioni in merito alla sua prognosi, quali informazioni vuole avere e con quale gradualità. Si tratta di fare in modo che la persona raggiunga, con i propri tempi, la maggior consapevolezza possibile sulla propria situazione per poter decidere il più possibile rispetto a sé e alle terapie. La persona può, poi, rifiutare l’informazione. È per questo che il medico deve delicatamente e rispettosamente, ma chiaramente, informare e domandare lungo tutto il percorso di cura. Se la persona preferisce delegare, questo va scritto chiaramente in cartella clinica. Non è il medico che decide.

Cosa cambia rispetto a prima?
Anche prima non si poteva agire senza il consenso del paziente, però valeva soltanto il consenso “attuale”, cioè quello che la persona può dire direttamente poco prima di fare una terapia che il medico propone. Non valeva dunque ciò che aveva scritto anticipatamente.

E il fine vita?
Non è il tema principale della legge. Il fine vita rimane importante, ma una questione ai margini, in quanto la legge regola il consenso alle cure e dà valore, attraverso le Disposizioni anticipate di trattamento e alla pianificazione condivisa delle cure, al consenso o al “dissenso” dato e scritto “prima”, prevedendo ciò che potrebbe capitare, nella vita o nella malattia.

In questo modo non ci saranno più casi Englaro?
Esattamente, se si intende persone in stato vegetativo che non avrebbero mai voluto vivere in quella condizione di stato vegetativo. Ci potranno essere però persone in stato vegetativo che avevano lasciato scritto nelle Dat che, se anche si fossero trovate in situazioni di vita come quella di Eluana Englaro, avrebbero voluto essere mantenute in vita comunque, perché per loro quella vita non è incompatibile con il loro concetto di vita accettabile.

Casi Welby invece?
Anche in questo caso non ci saranno più contenziosi, in quanto la persona potrà decidere in ogni momento se sospendere la terapia a cui ha precedentemente deciso di sottoporsi. E questo perché ora la legge sancisce il concetto, già peraltro chiaro in bioetica, che sospendere un trattamento equivale a non iniziarlo.

Nutrizione, idratazione e ventilazione sono terapie?
Sì, sono terapie, e in quanto tali oggetto di Dat, che la persona può decidere, in quanto terapie, se volere o non volere. In alcuni casi poi, sono salvavita, come nel caso dello Stato vegetativo. Ma in altre malattie, come ad esempio nei casi di persone con tumore in fase avanzata e avanzatissima, terapie come la nutrizione non dovrebbero nemmeno essere proposte in quanto “non appropriate”, cioè non in grado di superare la cachessia neoplastica che, infatti, non si cura con la nutrizione.

GLI ALTRI RELATORI - Insieme alla Dottoressa Valenti, importanti esperti  porteranno il loro contributo a conclusione di questa due giorni che si propone di rendere accessibile anche la medicina nei suoi aspetti sia clinici che scientifici. Interverranno quindi anche gli specialisti:
- Dott. Paolo Zamboni, Direttore sez. Medicina e Chirurgia Traslazionale, Università di Ferrara;
- Dott. Pierfrancesco Veroux, Direttore Chirurgia Vascolare, Policlinico Vittorio Emanuele di Catania;
- Dott. Fabrizio Salvi, Dirigente Medico presso UOC di Neurologia, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

Per info sull’iniziativa:

www.fondazioneilbene.org


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Redazione

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