Menu

Tipografia

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione sul caso di una lavoratrice dipendente con un part time verticale: sono sempre tre i giorni di permesso o si riducono a due?

Come sappiamo, la legge prevede la possibilità, per i lavoratori parenti di persone con attestazione di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile per assistere il familiare congiunto. Ma come ci si deve regaolare se il lavoratore fa un part time? Vanno ridotti? La Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte d’appello di Trento,  sul caso di una lavoratrice impiegata presso Poste Italiane ad orario ridotto, ha ribadito che un lavoratore dipendente che assiste un familiare con handicap grave ha diritto di 3 giorni di permesso legge 104/92, anche nel caso di part-time verticale.  MA andiamo per ordine.

I PERMESSI EX. L’104/92 - L'art 33 della Legge n 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste un congiunto con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, o entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

IL CASO DELLA DIPENDENTE PART TIME – Stante quindi la norma, la questione che si poneva era se la dipendente, poiché impiegata con un orario di part time verticale (dalle 8.30 alle 14.30 dal lunedì al giovedì), avesse diritto ad usufruire di tutti e tre i giorni, come chi è lavoratore a tempo pieno, o se quiesti dovessero essere rimodulati, ovvero ridotti da due a tre. Nel caso della donna, il datore di lavoro aveva effettuato questo ripoporzionamento: al che lei era ricorso al tribunale che, in mancanza di una norma espressa, si era rifatto al principio di non discriminazione contenuto nell’art. 4 del dgsl n.61/2000.

LA MANCANZA DI UNA ESPRESSA NORMATIVA – E’ proprio quella mancanza di una chiara normativa del part time esplicitamente per questa voce ad aver dato spazio alle diverse possibilità interpretative.
L'art 4 del dlgs n 61/2000 (Testo unico sul part-time), dopo aver sancito al primo comma il principio di non discriminazione in base al quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a pieno, alla lettera a) individua "i diritti "del lavoratore con orario part-time, e  alla lettera b) esamina " i trattamenti "economici, che possono essere riproporzionati. In particolare alla:
- lettera a) elenca "i diritti" del lavoratore a tempo parziale ed "in particolare " stabilisce che deve beneficiare della medesima retribuzione oraria, del medesimo periodo di prova e di ferie annuali , della medesima durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità , del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, dei diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
- lettera b) stabilisce che "il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa" in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternita'. La lettera a) individua , dunque, "i diritti "del lavoratore con orario part-time ,mentre la successiva lettera b) esamina " i trattamenti "economici . Questi ultimi possono essere riproporzionati .  

LA SENTENZA – Su queste basi, in assenza di specifica disciplina, (poiché né la lettera a né la lettera b menzionano i permessi in esame), la Cassazione ha quindi ritenuto che sia necessario, sul fronte interpretativo, rifarsi quindi alle esigenze di tutela del soggetto con handicap, che sono la base dei permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 104/92. La Cassazione ricorda infatti come tali permessi  - così come evidenziato dalla Corte cost. nella sentenza n. 213 del 2016 - siano uno strumento di politica socioassistenziale basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. Aggiunge la Cassazione che la tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap» (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005). In questa prospettiva la ratio legis dell'istituto in esame consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare. "...Risulta, pertanto, evidente che l'interesse primario cui è preposta la norma in questione - come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 - è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure o l'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito» (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007)" ( Corte cost. n. 213 del 2016) .

Inoltre la Cassazione ha escluso che la fruizione dei permessi in oggetto costituisca un irragionevole sacrificio per la parte datoriale. La Corte precisa, in definitiva, che se la prestazione di lavoro part time verticale è  articolata sulla base di un orario settimanale per un numero di giornate superiore al 50% dell’orario ordinario fulltime, si ha diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto.

Per approfondire:

Il testo della sentenza n. 4069 del 20/2/2018
 

Dello stesso argomento:

Legge 104 e permessi da lavoro per assistere familiare disabile. Durata e attività consentite

Legittimo licenziare chi usa impropriamente i permessi lavorativi ex Legge 104


Redazione

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy