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L'Aran mette a disposizione dei dipendenti pubblici un documento che riassume le principali linee guida riguardo l'applicazione dei permessi spettanti ai lavoratori, fra cui i permessi da legge 104/92

Tutti i lavoratori entro il terzo grado di parentela, che debbano assistere un familiare con handicap grave non ricoverato possono usufruire dei permessi  previsti dall'art. 33 della legge 104/92 che consistono in tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi, anche in maniera continuativa.

Non di rado la legge ha destato qualche dubbio interpretativo rispetto alle modalità di utilizzo dei permessi  perchè il testo della norma è molto generico. Al fine di fare un po' più di chiarezza, l'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha provveduto a raccogliere in maniera sistematica degli orientamenti applicativi in riferimento all'anno 2016 sui vari tipi di permessi retribuiti nei seguenti comparti: Agenzie Fiscali, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Università, Sanità, Enti art.70 d.lgs 165/2001, Enti Pubblici non Economici, Ricerca, Regioni ed autonomie locali, Scuola, Accademie e conservatori. Si tratta quindi del settore di lavoro pubblico.

Tra i vari tipi di permessi ci concentriamo su quelli relativi alla legge 104/92 riportandovi alcune fra le domande più interessanti.

LAVORO STRAORDINARIO E PERMESSI EX L. 104/92
Vi è compatibilità tra le prestazioni di lavoro straordinario e la titolarità dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. l04 del 1992, così come quantificati in ore dall'art. 46, comma 6, del CCNL del 18 maggio 2004
 Secondo quanto contenuto nei CCNL del comparto Agenzie fiscali, non si riscontrano particolari divieti che precludano la concomitanza delle due cose. Un lavoratore che beneficia dei permessi da legge 104 può svolgere anche lavoro straordinario. Si segnala, tuttavia, che l'applicazione dei due istituti dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalle diverse disposizioni che ne regolano la fruizione, soprattutto con riguardo all'ipotesi in cui i permessi per assistenza a disabile vengano utilizzati alla fine dell'orario di lavoro. Peraltro l'amministrazione, in sede di adozione delle misure inerenti alla gestione delle risorse umane, potrà compiere valutazioni in merito alla necessità di richiedere prestazioni di lavoro straordinario a lavoratori che usufruiscono dei citati permessi.

FRAZIONABILITA' DEI PERMESSI
L’art. 46, comma 6, del CCNL del 18 maggio 2004 prevede che i permessi dell’art. 33, comma 3, della legge n.104/1992 possono essere fruiti ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. E’ possibile fruire dei suddetti permessi anche per frazioni di ora?
La formulazione della norma parla esclusivamente di fruizione oraria e non si lascia intravedere la possibilità di avere un frazionamento dei permessi a intervalli temporali inferiori di un'ora.
 
PERMESSO NON FRUITO PER INTERO E' STRAORDINARIO?
Nel caso in cui il dipendente decida di non utilizzare per intero le due ore giornaliere di permesso retribuito, di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 1992, il tempo non fruito a tale titolo può essere remunerato come lavoro straordinario?
 Come premessa bisogna dire che è il dipendente a scegliere in autonomia quante ore di permessi utilizzare. In ogni caso, anche qualora egli non usi tutto il tempo datogli a disposizione per i permessi, non può pretendere di essere remunerato come se stesse facendo un lavoro straordinario perchè non si tratta di ore di lavoro in più che eccedono dalla giornata lavorativa.
In caso contrario, infatti, il tempo da destinare ai predetti permessi verrebbe ad essere oggetto di una doppia remunerazione, sia in qualità di lavoro ordinario che di lavoro straordinario. In aggiunta a quanto sopra, si precisa che le prestazioni di lavoro straordinario devono essere espressamente autorizzate dal dirigente e che le stesse non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 86 CCNL del 28.05.2004.
 
FRAZIONAMENTO PERMESSI LAVORATORE
Come deve essere applicato l'art. 33, comma 3 della L. 104/92, per un dipendente portatore di handicap, che intende avvalersi del frazionamento ad ore di tali permessi?
I tre giorni di permesso retribuito mensili, per i dipendenti che hanno diritto a fruire dei benefici sopra menzionati, possono essere utilizzati sia a giornata intera, a prescindere dall'articolazione dell'orario giornaliero di servizio, sia, in alternativa, in modo frazionato per un numero massimo di 18 ore mensili. Per quanto riguarda le modalità di attribuzione di tale tipologia di permesso, si può fare riferimento, in via analogica, a quanto previsto dall'art. 46, comma 2, del CCNL del 28 maggio 2004, nella parte in cui stabilisce che le due modalità, a giornata intera o frazionamento ad ore, non sono tra loro cumulabili e, quindi, il dipendente deve anticipatamente, nel mese, dichiarare a quale fattispecie aderire.
 

PER APPROFONDIRE:

Orientamenti applicativi permessi legge 104 nel settore pubblico (Aran)


In disabili.com:

Legittimo licenziare chi usa impropriamente i permessi lavorativi ex Legge 104

Legge 104 e permessi da lavoro per assistere familiare disabile. Durata e attività consentite


Redazione



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