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I ruoli dell’amministratore di sostegno non includono la cura della persona, quindi non è responsabile del suo benessere fisico

Abbiamo recentemente dedicato all’amministratore di sostegno un articolo (chi ne ha diritto? come si nomina? Quali sono i suoi compiti?...), ma torniamo a parlarne oggi, approfondendo in particolare il punto relativo proprio ai compiti che spettano a questa figura.

Innanzitutto ricordiamo che si tratta di una figura prevista dal nostro ordinamento, che si occupa di affiancare il soggetto debole – affetto da infermità o menomazione fisica o psichica - non in grado di provvedere ai propri interessi, sia esso anziano, disabile, alcolista, tossicodipendente, detenuto, etc. In sostanza, l’amministratore di sostegno si occuperà della persona e dei suoi interessi patrimoniali. Come già indicavamo, i compiti dell’amministratore di sostegno possono essere vari: si tratta di tutti gli atti compresi nel decreto di nomina del Giudice Tutelare competente.

Su questo aspetto riteniamo utile segnalare una recente sentenza della Corte di cassazione (sentenza numero 7974/2016), depositata il 26 febbraio scorso, la quale afferma che il ruolo dell’amministratore di sostegno è limitato alla gestione degli interessi dell’assistito, e non si allarga anche alla cura della sua persona. In parole povere, la sentenza ha stabilito che l’amministratore di sostegno non può essere accusato e incriminato per abbandono di incapace, poiché questo tipo di reato può essere compiuto solo da chi rivesta una posizione di garanzia nei confronti dell'incapace – e non è il caso dell’amministratore di sostegno.
Quello che invece l’amministratore è tenuto a fare, è relazionare periodicamente sull’attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario.

Così si legge: "In tema  di  abbandono  di  persone  minori  o  incapaci,  la  Quinta  Sezione    ha  affermato  che  l’amministratore  di  sostegno  non  risponde  del  reato  di  cui  all’art.  591  cod.  pen.  in  quanto, salvo che sia diversamente stabilito nel decreto di nomina,  lo stesso  non è investito di una posizione  di  garanzia  rispetto  ai  beni  della  vita  e  dell’incolumità  individuale  del  soggetto  incapace ma solo di   un compito di assistenza nella gestione dei suoi interessi patrimoniali".

Nello specifico del caso in oggetto, riporta un articolo, la Cassazione ha accolto il ricorso di una persona che era stata condannata per “abbandono di incapace”, in quanto la donna della quale era amministratore di sostegno fu trovata in pessime condizioni igieniche, e priva di cibo. Nel finesettimana, infatti, l’amministratore di sostegno non aveva accudito la donna. Ebbene, la sentenza ha dunque stabilito che non spetta all’amministratore di sostegno occuparsi di queste incombenze. Per questo motivo l’amministratore di sostegno non può essere incriminato del reato di abbandono di incapace.


Per approfondire
La sentenza della Corte di Cassazione


Ne parlano anche qui: http://www.laleggepertutti.it/116176_amministratore-di-sostegno-non-tutela-lincolumita-del-beneficiario
 
In disabili.com:
Nomina, ruoli e obblighi dell’amministratore di sostegno

Eredita' e amministratore di sostegno

Redazione

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