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Aggiornate le FAQ dell’INPS su contributi e trattamenti erogati a sostegno dei cittadini con disabilità rispetto all’Indicatore della situazione economica equivalente

Rispetto a Isee e disabilità, come sappiamo, le modifiche introdotte dal dl n. 42/2016 (convertito dalla legge n. 89/2016) nel recepire le sentenze della giustizia amministrativa, hanno escluso dall’Indicatore della situazione economica equivalente la rilevanza dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ai fini Irpef.

Nei giorni scorsi, inoltre, l’INPS ha aggiornato, di concerto con il Ministero del Lavoro e la Consulta nazionale del Caf, le FAQ che riguardano la nuova procedura di determinazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente, fornendo risposte redatte in base ai quesiti della consulta nazionale dei CAF, e valide dal 29 maggio 2016.

PRESTAZIONI E CONTRIBUTI EXTRA INPS  – Il documento delle Faq Isee, in particolare, dà indicazioni utili rispetto a tutti i contributi o prestazioni a sostegno della persona con disabilità, erogati da enti diversi dall’INPS (es. Regione, Comune, Inail etc).
Vanno quindi indicati oppure no nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)?
Parliamo, ad esempio, del contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dei voucher per servizi all’infanzia, degli assegni di cura, ma anche  di bonus gas e elettrico e di altre forme di compartecipazione al costo di beni o servizi del disabile.
A questa domanda l’Istituto risponde che NON devono essere inseriti nel quadro FC4 , a prescindere dalla rendicontazione, i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane, come ad esempio:

- i contributi per l’assistenza indiretta,
- i contributi per la vita indipendente,
- gli assegni di cura in relazione a invalidità,
- i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
- i contributi per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati,
- i contributi per il trasporto personale

e ancora:

Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali:
- esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi,
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi,
- le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Analogamente

Non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi.  
Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.

PENSIONE DI GUERRA - In caso di pensione di guerra, si specifica che questo tipo di trattamenti sono esclusi dalla nozione di “reddito disponibile” di cui all’art. 5 del DL 201/2011, come convertito ex lege 214/2011 in quanto connessi alla condizione di disabilità. Pertanto, non vanno indicati in DSU. Si specifica però che i trattamenti pensionistici di guerra “indiretti” (ossia concessi ai familiari nel caso il danneggiato non abbia mai usufruito in vita di alcun beneficio) e di reversibilità (ossia concessa ai familiari alla morte del danneggiato che aveva fruito in vita di una forma pensionistica di guerra), non riferendosi alla condizione di disabilità ma al rapporto di parentela con il danneggiato, vanno indicati in DSU.

HOME CARE PREMIUM – Rispetto al Contributo per l’assistenza domiciliare Home Care Premium anche in questo caso non vanno indicati nella DSU, poiché si tratta sempre di trattamenti percepiti in ragione di una condizione di disabilità.

RENDITA INAIL DA INVALIDITÀ PERMANENTE – Rispetto al soggetto che percepisce una rendita di invalidità permanente INAIL, ci sono due distinguo:  
1) se ha un grado di invalidità rientrante tra quelli previsti dalla normativa lsee, NON si dichiara la rendita e si barra una della casella relative al grado di disabilità (media, grave, non autosufficienza) in modo che venga applicata la maggiorazione dello 0,50 al parametro della scala di equivalenza;

2) se ha un grado di invalidità che non rientra tra quelli previsti dalla normativa lsee, NON si dichiara la rendita e NON si barra una delle casella relative al grado di disabilità in modo che NON venga applicata la maggiorazione dello 0,50 al parametro della scala di equivalenza.

Se invece il beneficiario è un soggetto che incassa la rendita da invalidità permanente INAIL a titolo di reversibilità (in quanto erede), l'importo va dichiarato nella DSU in quanto non è percepito in funzione della propria disabilità.

SORDI PRE LINGUALI – Infine, tra le FAQ aggiornate, si trova la specifica recente che stabilisce che i sordi pre-linguali (di cui alle leggi 381/1970 e 508/1988) rientrano nella categoria dei disabili gravi ai fini ISEE perché implicitamente richiamate dall'art 50 della legge 342/2000 che evoca gli allora "sordomuti".


Per approfondire:
Le risposte della Consulta Caf sull’Isee

La normativa Isee (Dpcm 159/2013)


In disabili.com:
ISEE disabili. Il ricalcolo d'ufficio è a cura dell'INPS
 
Isee e disabilità: l'indennità non fa reddito
 


Redazione

 

 

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