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inps logoCon la Circolare numero 10 del 23 gennaio scorso, l'Inps chiarisce alcuni punti relativi le novità in merito all'accertamento sanitario di revisione

La Legge n. 114/2014, già D.L. 90/2014, al comma 6 bis dell'art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, come avevamo avuto modo di darvi conto.  La novità consiste nel fatto che, nel caso in cui la persona fosse in attesa di effettuare la visita di revisione per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari, si conservano i diritti acquisiti (provvidenze economiche, prestazioni e agevolazioni lavorative), anche all'indomani della scadenza del verbale. In sostanza, in caso di ritardo, nel periodo "cuscinetto" non si perdono più i benefici acquisiti, in attesa di nuova visita.

COSA CAMBIA PER IL CITTADINO?  Due sono quindi le novità per il cittadino in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità: la prima riguarda la permanenza dei benefici, che non vanno a decadere alla data della scadenza del verbale. La seconda riguarda la visita stessa, che diventa ora di competenza dell'INPS. Significa che sarà l'INPS a convocare il cittadino a nuova visita, e che sarà  la stessa INPS a effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.
Così si legge nella Circolare: La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all'Istituto, già preposto all'accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l'accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all'atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall'Istituto stesso.
Il vantaggio, secondo INPS, è in uno snellimento delle pratiche  e dei tempi, con una semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, con una gestione unitaria che dovrebbe consentire sinergie e controlli più rapidi ed efficienti, in grado di rendere tempestivamente disponibili i dati e le informazioni necessarie alle funzioni amministrative, sanitarie e legali dell'Istituto, garantendo altresì una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale e la tracciabilità del complessivo processo sanitario-amministrativo, in linea con le esigenze di modernizzazione telematica e di semplificazione nell'erogazione del servizio da sempre perseguite dall'Istituto. Su questo è interessante il commento del sito specializzato Handylex,  che in una analisi della Circolare fa notare anche come  "estromettendo" totalmente le ASL dalle visite di revisione che finora erano loro affidate (…), il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica. Potrebbe, quindi, accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi. Continua Handylex: Di certo tale soluzione incontrerà il favore di molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma al contempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all'INPS.

Occupandosi delle visite di revisione, INPS farà inoltre rientrare queste stesse tra i 150.000 controlli previsti per il piano di verifiche straordinarie (leggi "campagna contro i falsi invalidi", ndr), ferma restando la funzione di verifica straordinaria legata alle strategie di contrasto degli illeciti.

INDENNITA' DI FREQUENZA E MAGGIORE ETA' - La Circolare Inps, poi, torna anche sul punto riguardante l'accertamento delle condizioni sanitarie per le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari d'indennità di frequenza, relativamente alle novità introdotte sempre dal Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 25, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla a Legge 114/2014.

Il Comma 5 prevede che ai cittadini già titolari d'indennità di frequenza che abbiano presentato la relativa domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, vengono riconosciuti in via provvisoria, già al riconoscimento dei 18 anni, le prestazioni economiche per gli invalidi maggiorenni. Rimane comunque fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa. Su questo, la Circolare preme in particolare affinchè le visite siano effettuate con tempi più rapidi, segnalando tra l'altro che  "I verbali di tali visite saranno resi opportunamente selezionabili nella procedura "Verifiche Ordinarie InvCiv", affinché il medico responsabile della competente UOC/UOS, o il suo delegato, possa provvedere, in via prioritaria, alla validazione agli atti o alla sospensione per visita diretta. Altrettanto prioritaria sarà la calendarizzazione delle eventuali visite dirette disposte".

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO O COMUNICAZIONE E MAGGIORE ETA' - Infine la Circolare torna anche sulle novità che interessano il minore titolare di idennità di accompagnamento o comunicazione, nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down. Per questi soggetti, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (di conversione del decreto legge n. 90/2014), al raggiungimento della maggiore età, si prevede la sola necessità dell'accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, quindi senza ulteriori accertamenti sanitari, e in automatico. Si legge però nella Circolare che "Gli approfondimenti effettuati nelle ultime settimane sulle banche dati dell'Istituto hanno però permesso di rilevare che in molti casi è presente una data di revisione al compimento del diciottesimo anno d'età per le indennità di accompagnamento riconosciute in favore di minorenni". Cosa significa, quindi? Lo scopriamo dalle ultime righe della Circolare, ovvero che Sulla base degli atti disponibili ed eventualmente forniti dal cittadino stesso, le UO Medico-legali dell'Istituto provvederanno quindi ad individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente a norma del D.M. 2 agosto 2007, al fine di evitare che si dia luogo a visita di revisione nei confronti di quei soggetti per i quali, al compimento del diciottesimo anno d'età, non sussistano ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie.
 

Per approfondire

Il testo della Circolare INPS

La legge 11 agosto 2014 n. 114

Il commento di Handylex alla Circolare

In disabili.com

Provvidenze economiche per invalidi, ciechi e sordi e limiti di reddito 2015

NEL D.L. 90/2014 L'ARTICOLO 25 E' DEDICATO ALLA "SEMPLIFICAZIONE PER I SOGGETTI CON INVALIDITA'"


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