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Più facile l’accertamento medico-legale ai fini del riconoscimento di invalidità, handicap e revisioni: si può inoltrare documentazione sanitaria senza doversi sottoporre a visita in commissione. Nuovo messaggio INPS illustra come fare

Le modalità per presentare la domanda di invalidità civile sono state recentemente semplificate, come pure quelle per la legge 104 e per le revisioni, per facilitare e snellire il processo, consentendo alle commissioni di redigere verbali direttamente sulla base della documentazione medica presentata, senza necessità, per il cittadino, di recarsi a visita medica per l’accertamento medico-legale.
Semplificate durante l’emergenza Covid per motivi di ordine pratico, queste modalità di accertamento tramite invio di documentazione sanitaria sono poi state rese strutturali e attualmente in vigore, dal momento che, oltre a semplificare l’intero iter sanitario-amministrativo, garantiscono tempi celeri di definizione delle istanze.
Fa il punto su queste modalità l’INPS nel suo recente messaggio del 17 marzo 2023 (il numero 1060), sintetizzando le modalità operative per fare domanda di invalidità civile, ma anche domanda di accertamento dell’handicap, inviando la documentazione sanitaria online.

COSA PREVEDONO LE SEMPLIFICAZIONI
Al fine di semplificare e innovare il procedimento di riconoscimento dello stato di invalidità civile, la norma ha previsto che le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario sono autorizzate a definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare il soggetto a visita diretta, a condizione che la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva.
Solo nel caso in cui i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione una valutazione sufficiente del quadro clinico, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta.

LA NORMA CHE PREVEDE QUESTA MODALITÀ
L’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto le novità in tema di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap. Questo quanto previsto:
“1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso, spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta”.

CHI PUÒ INVIARE I DOCUMENTI SANITARI
La produzione degli atti al fine del riconoscimento degli stati invalidanti e di handicap può trovare impulso:
a. su iniziativa della commissione medica che, ricevuta la domanda di prestazione assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla secondo le modalità sotto descritte;
b. su iniziativa dell’interessato che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito www.inps.it, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS). La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.

PER QUALI DOMANDE
La valutazione agli atti è immediatamente applicabile per:
A.     tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni (CIC);
B.     le revisioni sanitarie ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

CASI IN CUI SI PUÒ ESSERE CHIAMATI A VISITA
Considerando che la valutazione della condizione del soggetto sulla base della documentazione sanitaria va a snellire, semplificare e rendere più rapidi i processi, INPS segnala che questa modalità deve essere incentivata e operata tutte le volte in cui la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva.
La valutazione obiettiva sulla base dei documenti non è possibile solo allorquando i documenti non sono sufficienti per redigere il verbale. A questo proposito, INPS ricorda una cosa importante, ovvero che gli accertamenti effettuati da specialisti possono essere messi in dubbio solo in presenza di elementi oggettivi che inducono a considerarli non veritieri nel presupposto generale per il quale il certificato redatto da un medico pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ha valore di atto pubblico, facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese.

Qualora i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta.
Nel verbale redatto in sede di visita, la Commissione darà evidenza dei documenti prodotti dall’istante ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020 e degli elementi acquisiti in sede di visita, non desumibili dagli atti trasmessi, in base al quale è stato espresso il giudizio medico–legale. 
Il messaggio n. 3315/2021 (a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio) ha fornito indicazioni sulle modalità operative di caricamento e invio dei documenti.

RIVEDIBILITÀ DEL VERBALE
Le nuove modalità semplificate di definizione del giudizio medico-legale non fanno venire meno quanto indicato dalla commissione medica superiore in materia di revisioni, seppure in riferimento a specifiche menomazioni e malattie invalidanti. Pertanto, la rivedibilità del verbale sanitario deve essere prevista esclusivamente nei casi in cui sussistano effettive possibilità di miglioramento del quadro anatomo-funzionale, tali da comportare ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale.
È necessario, inoltre, che i tempi di previsione della revisione, laddove dovuta, siano congrui in ragione delle patologie esaminate.

NOVITÀ PRESTO ANCHE PER LE COMMISSIONI MEDICHE ASL
Nel suo messaggio, INPS fa sapere che, in linea con la ratio della norma e al fine di dare compiuta attuazione all’articolo 29-ter, l’Istituto sta portando a termine un’implementazione dei sistemi informatici che connettono le ASL con l’INPS, che consentirà la visualizzazione della documentazione sanitaria allegata e quindi, ove possibile, la definizione dei verbali agli atti anche da parte delle commissioni mediche delle ASL.

IN SINTESI COME FARE:
L’invio online della documentazione sanitaria per accertamento medico legale ai fini del riconoscimento di invalidità o handicap:
1.      Può essere fatta da cliccando direttamente sul pulsante “Allega documentazione sanitaria” da parte di:
-        Cittadini
-        Medico certificatore
-        Patronato
2.      Può essere aggiunta successivamente all’invio di una domanda già trasmessa, tramite la voce di menu, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)”
3.      è la modalità esclusiva ora ammessa per l’invio di documentazione sanitaria (non è più permesso in altra modalità, compreso l’invio tramite PEC, che non verrà preso in considerazione)
4.      può non essere sufficiente alla redazione del verbale nei casi in cui gli stessi documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante: in quel caso la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta

Per approfondire

messaggio INPS 17 marzo 2023, n.1060

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Redazione

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