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La circolare INPS n. 50 del 4 aprile chiarisce quanto stabilito dall’articolo 34 del Decreto Cura Italia relativamente alla sospensione dei termini per la domanda di rinnovo dell’assegno di invalidità ordinario


In considerazione dell’emergenza da Covid-19, l’articolo 34 del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo2020, n. 18) ha previsto che restino sospesi fino all’1 giugno 2020 i termini per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci, dei beneficiari di APE sociale, addetti a lavorazioni usuranti, al settore editoria o per la conferma dell’assegno ordinario di invalidità.
Così dispone l’art. 34:
“1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPSe dall’INAIL è sospeso di diritto.
2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”.

L’INPS ha quindi pubblicato la Circolare n.50 del 4 aprile 2020 con la quale vengono forniti i primi chiarimenti. Noi ci concentriamo su quanto previsto per la proroga delle richieste di rinnovo dell’assegno ordinario di invalidità.

CONFERMA DELL’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DECADENZA
Come funziona normalmente
L'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare.
A seconda dei tempi in cui è presentata domanda di rinnovo, funziona così:
- nel caso in cui la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data di scadenza, la conferma dell'assegno ha effetto immediato (non viene sospeso il pagamento)
- nel caso in cui la domanda venga presentata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda Le domande di conferma presentate oltre 120 giorni dalla scadenza sono considerate nuova domanda.

Cosa cambia
L’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020 introduce dei cambiamenti rispetto alle domande di conferma i cui termini di presentazione ricadano tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020 - siano essi quelli relativi al semestre precedente la scadenza dell’assegno, siano essi quelli relativi al periodo di 120 giorni successivi alla stessa.
In tali ipotesi, il differimento stabilito dall’articolo 34 riguarda il periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio 2020.
Restano quindi sospesi fino al 1° giugno 2020 i termini di decadenza per la presentazione delle domande di conferma dell’assegno ordinario di invalidità.

Considerato lo stato emergenziale, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge.
L’interessato può comunque presentare la domanda di conferma, tenuto conto che sono attivi i consueti canali di comunicazione telematica con l’INPS. Le domande potranno essere inviate considerando la proroga dei termini previsti dal 23 febbraio e fino al 1° giugno.
In questo caso sarà disposta centralmente, a titolo provvisorio, l’emissione di un mandato aggiuntivo di importo pari al netto corrisposto nell’ultimo mese di validità dell’assegno.
Ove l’assegno di invalidità venga confermato, tale importo dovrà essere conguagliato, a cura delle Strutture territoriali, con gli arretrati derivanti dalla ricostituzione dell’assegno stesso.
Restano salve le azioni di recupero nel caso di corresponsione di ratei eventualmente non dovuti.

Riassumendo
Se i termini di presentazione della domanda di rinnovo erano fissati nel periodo tra il 23 febbraio ed il 1° giugno, vengono sospesi tali termini fino al 1 giugno e, sia per chi ha inviato domanda di rinnovo, sia per chi non l’ha inviata, viene garantito il pagamento dell’assegno di invalidità ordinaria in via provvisoria, senza visita.  Terminata la fase emergenziale, verranno eseguiti gli accertamenti che, nel caso rilevassero insussistenza dei requisiti per il beneficio, faranno procedere al recupero degli importi.

Per approfondire

Circolare INPS N.50 del 4 aprile 2020

Decreto Legge 17 marzo2020, n. 18

In disabili.com:
Decreto Cura Italia: una sintesi delle misure previste per famiglie con persone con disabilità

Redazione
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