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Il Dpcm 7 Luglio 2016 ha introdotto importanti novità in merito alle procedure di accesso al 5 per mille da parte degli enti e delle associazioni

Per le associazioni, il 5 per mille rappresenta una boccata d’aria che consente loro di reperire risorse utili a sostenerne le attività. Torniamo a parlare di questo utile strumento perché da quest’anno ci sono delle novità per gli enti che partecipano al riparto del 5 per mille. I cambiamenti sono frutto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 che ha modificato il precedente dpCm del 23 aprile 2010, introducendo modifiche riguardo agli adempimenti necessari per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari.

La principale novità è che le associazioni che si erano già iscritte alle liste del 5 per mille nel 2016 non dovranno ripresentare la domanda anche per il 2017. Quindi se un’associazione ha presentato domanda correttamente l’anno scorso, quest’anno non dovrà fare altro, come pure per gli anni successivi. Si tratta di una regola in vigore da quest’anno che varrà anche gli anni futuri. Questo significa che una nuova associazione che presentasse richiesta quest’anno per la prima volta, non dovrà ripeterla il prossimo anno. Vediamo nel dettaglio le novità.

COS’È IL 5 PER MILLE – Il 5 per mille è una quota delle imposte (lo 0,5%) pagate dai contribuenti, che viene devoluta dallo Stato a finalità di interesse sociale. Per i cittadini non rappresenta un onere aggiuntivo, poiché la somma verrebbe comunque devoluta: quello che il cittadino può fare, è scegliere a quale degli enti accreditati a riceverlo, vuole devolverlo.
Oltre al 5 per mille esistono anche  altre forme di scelta di destinazione di imposte, da parte del cittadino:  l’8 per mille, che viene destinato allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute con accordi e patti dallo Stato e il 2 per mille destinato ai partiti politici.

COSA DEVONO FARE GLI ENTI ISCRITTI – Come sopra indicato, a partire dal 2017, gli iscritti negli elenchi del 5 per mille 2016 non dovranno effettuare nuove iscrizioni.
Ma se questo rinnovo automatico da un lato facilita le operazioni, dall’altro richiede una maggiore attenzione da parte degli enti a comunicare eventuali modifiche, entro i tempi consentiti. È importante verificare, infatti, che non ci siano stati errori nella precedente iscrizione, e che continuino a permanere i requisiti di legge: per le organizzazioni di volontariato, il principale è di essere iscritte regolarmente nei registri locali.

IN CASO DI VARIAZIONI DAL 2016 – Qualora ci fossero errori o modifiche da comunicarsi, l’operazione va fatta nei tempi previsti. Gli enti sono tenuti a comunicare entro il 20 maggio di ogni anno qualsiasi variazione (es. cambio di sede legale) o correzioni di errori (es. codice fiscale errato). La comunicazione va fatta dal legale rappresentante dell’ente richiedente o da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Importante: se ad essere cambiato è il legale rappresentante, la procedura è più importante, poiché la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 2016 perde di efficacia. È quindi necessario che il nuovo legale rappresentante trasmetta una nuova dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicando:
- data della nomina
- data di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo

COSA DEVONO FARE GLI ENTI CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA – Gli enti e le associazioni che intendono accedere al beneficio del 5 per mille per la prima volta nel 2017 devono procedere quindi alla loro prima iscrizione, che poi sarà valida fino al decadere dei requisiti, o fino alla cancellazione da parte dello stesso ente. La domanda di iscrizione consiste in una autocertificazione presentata dal legale rappresentante dell’ente che dichiara il possesso dei requisiti richiesti. La domanda va inoltrata in via telematica se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline o attraverso CAAF e intermediari abilitati. Entro il 14 maggio verrà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it il primo elenco dei soggetti ritenuti “abili” a beneficiare del 5 per mille: si avrà poi tempo fino al 20 maggio per far correggere eventuali errori, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della sede legale l’ente. La versione definitiva dell’elenco è pubblicata online entro il 25 maggio. La seconda scadenza da ricordare è quella del 30 giugno: termine entro il quale il legale rappresentante dell’ente deve inviare, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta e accompagnata da fotocopia del documento di identità.


In disabili.com:
Dichiarazione dei redditi 2016: come compilare il modello 730/2017

Redazione


Foto di copertina: Designed by Freepik

 

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