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Alcune precisazioni sul bando di finanziamento e riparto delle risorse a province e regioni per mettere in campo progetti a favore di persone con disturbi dello spettro autistico

Come avevamo avuto modo di segnalare, lo scorso ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 29 luglio 2022 - con rettifica dell’allegato A – contenente le cifre del riparto tra le regioni e province autonome del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per le persone con disturbi allo spettro autistico.

Si tratta di un ammontare di 50 milioni di euro per l’anno in corso e 50 milioni per l’anno 2023 a favore delle regioni e province autonome che presenteranno, entro il 9 gennaio, richiesta dei fondi, per finanziare progetti dedicati a persone con disturbi dello spettro autistico. Una volta verificate le richieste, entro 45 giorni l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità provvede, all'erogazione delle risorse destinate a ciascuna regione o provincia autonoma.
In merito a questo fondo, il Ministero per le politiche a favore delle persone con disabilità, ha pubblicato delle FAQ con le quali vengono spiegati alcuni dettagli del bando.
Le riportiamo di seguito, in sintesi.

PROGETTI AGGIUNTIVI
Il Fondo, denominato Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, finanzia interventi e progetti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla programmazione socio sanitaria territoriale di regioni e province autonome, attuati da soggetti pubblici e privati, in alcuni specifici ambiti

DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO
Possono accedere al finanziamento le regioni e province autonome italiane che, in base ad atti di programmazione degli interventi e specifica delibera di giunta, ne fanno richiesta.

TEMPISTICHE DI SPESA
Il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità prevede una dotazione di 50 milioni per l’anno 2022 e 50 milioni per l’anno 2023, tuttavia non è possibile ricevere le risorse in un’unica soluzione, anche considerando che gli interventi possono essere avviati nel corso dell’anno 2023. Le risorse sono infatti attribuite in due quote, anche per consentire il monitoraggio dei fondi già assegnati, come previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto.
Relativamente all’erogazione delle risorse per l’annualità 2023, queste possono essere spese anche negli anni seguenti, con un’adeguata programmazione di spesa inserita nel cronoprogramma, da accompagnare insieme ai progetti/interventi da realizzare.

LIMITE DEI 21 ANNI DI ETÀ
In sede di programmazione relativa ai percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati al minore all’età di transizione fino a 21 (lett. b) le regioni NON possono derogare al limite di età di 21 anni, che è stabilito nelle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

FINANZIAMENTO A CENTRI DIURNI PER PERSONE DISABILI
In sede di programmazione è possibile includere progetti finalizzati a finanziare interventi e iniziative in favore dei centri diurni per persone disabili

RIPARTO MODIFICABILE
Il riparto delle somme per ciascuna tipologia prevista al punto 2) dell’allegato A, riparto adottato specificatamente in sede di programmazione regionale ed inviato all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, può essere modificato, con adeguate motivazioni, in ragione di eventuali future esigenze rappresentate dalle regioni e province autonome.


Per approfondire:
decreto del 29 luglio 2022 

Redazione

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