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Avviata il 5 febbraio scorso nella XII Commissione della Camera la discussione sulla Proposta di Legge Murer e associate

Per la prima volta nella XVII legislatura la Commissione Affari sociali della Camera ha avviato il 4 febbraio scorso la discussione sul cosiddetto testamento biologico. Le proposte di legge all’ordine del giorno sono state ben 7, tutte di iniziativa parlamentare, senza quindi alcuna esplicita scelta del Governo.

Oggetto della discussione interna alla Commissione sono state in primis le proposte legate al consenso informato e alle dichiarazioni anticipate; pur nella consapevolezza, si legge nella relazione della seduta, che “il tema dell’eutanasia è comunque presente, che i confini a volte non sono di facile definizione, ma è diverso l’obiettivo che si vuole raggiungere: da un lato si vuole dare pienezza al principio del consenso informato e alla libertà di accettare o rifiutare le cure, dall’altro a depenalizzare quello che ora è reato portando l’espressione della propria volontà fino alla possibilità di chiedere ed imporre ad altri di mettere fine alla vita”.

Filo conduttore dell’analisi compiuta da parte della XII Commissione è stata la Proposta di Legge presentata dall’On. Murer e altri: “Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario” (Atto C. n. 1432), associata ad alcune Proposte sugli stessi temi: On. Mantero e altri: “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico” (Atto C. n. 1142), On. Locatelli e altri: “Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” (Atto C. n. 1298), On. Roccella e altri:Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” (Atto C. n. 2229), On. Nicchi e altri: “Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari” (Atto C. n. 2264), On. Binetti e altri:Disposizioni relative all’alleanza terapeutica, in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” (Atto C. n. 2996) e On. Carloni e altri: “Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari” (Atto C. n. 3391).

La proposta Murer richiama preliminarmente il rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32
della Costituzione, nonché della Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina del 1997, ratificata dall’Italia con la legge n. 145 del 2001. La lettera a) dell’articolo 1 della proposta promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente e i suoi familiari ed individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario l’atto fondante dell’alleanza terapeutica. Viene fatto salvo fatto salvo il dovere del medico di intervenire qualora il paziente si trovi in imminente pericolo di vita.
La proposta Mantero affronta, all’articolo 3, il tema del consenso informato, subordinando il  trattamento sanitario all’esplicito ed espresso consenso del paziente, reso in modo libero e consapevole. Si specifica che ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile; le informazioni costituiscono un obbligo per il medico, che deve provvedere al loro costante aggiornamento nei confronti del paziente e sono parte integrante della cartella clinica.
Il consenso informato è oggetto anche delle proposte Roccella e Binetti (entrambe all’articolo 2), con un richiamo al principio dell’alleanza terapeutica, prevedendo anche la possibilità della redazione di un documento scritto. Il tema del dovere informativo del medico, previsto dalla proposta Mantero, è oggetto, anteposto a quello del consenso informato, anche delle proposte Locatelli (articolo 1, comma, 1), Nicchi (articolo 1, comma, 1), Carloni (articolo 1), Roccella e Binetti (articolo 2, comma 1).

L’articolo 8 della proposta Mantero contempla il tema dei soggetti minori e interdetti prevedendo che il consenso al trattamento sanitario è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l’amministrazione di sostegno. La proposta Nicchi (articolo 1, comma 6) distingue il caso dei minori da quello dei soggetti interdetti o inabilitati per i quali ove possibile, oltre al tutore, va sentito anche il paziente per l’espressione del consenso. Tale aspetto è regolato anche dalle proposte Roccella e Binetti (articolo 2, rispettivamente, commi 7 e 8 e comma 6) stabilendo che il consenso informato è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore e avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

La lettera b) della proposta Murer prevede la tutela del diritto del paziente a rifiutare le informazioni che lo competono circa il trattamento sanitario al quale è sottoposto.

La lettera c) della proposta Murer prevede la tutela del diritto del paziente al rifiuto, alla rinuncia o all’interruzione dei trattamenti sanitari.

La lettera d) della proposta Murer prevede l’astensione del medico da trattamenti sanitari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura, è la norma che contrasta l’accanimento terapeutico.

La lettera e) della proposta Murer conferma il divieto dell’eutanasia, dell’assistenza o dell’aiuto al suicidio, nonché dell’abbandono terapeutico. Tale principio è fissato anche dalle proposte Roccella e Binetti (articolo 1, comma 1, lettera c)). Tali ultime proposte recano, sempre all’articolo 1, principi relativi al riconoscimento e tutela della la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere ed anche rispetto all’interesse della società e alle
applicazioni della tecnologia e della scienza.

La lettera f) della proposta Murer prevede la facoltà per le persone maggiorenni capaci di intendere e di volere di redigere una dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) in cui si indica la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione artificiale, che può rifiutare o a cui può rinunciare, in previsione di un’eventuale futura perdita irreversibile della propria capacità di intendere e di volere, nonché le eventuali disposizioni relative alla donazione del proprio corpo post mortem, alla donazione di organi e alle modalità di sepoltura e di assistenza religiosa.
Ricorda che il successivo comma 2, che chiude il provvedimento, dispone che il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni elaborate dal Comitato nazionale per la bioetica, definisca le caratteristiche del documento contenente la DAT.

L’articolo 4 della proposta Mantero disciplina la redazione della dichiarazione di volontà anticipata di trattamento, prevedendone anche l’inserimento nella cartella clinica del paziente.
L’articolo 3 della proposta Locatelli stabilisce che la dichiarazione anticipata possa essere redatta da persona capace maggiore di 16 anni, prevedendo esplicitamente la facoltà di: rifiutare qualsiasi
forma di rianimazione cardiaca o polmonare; di non essere sottoposti ad alcun ulteriore trattamento sanitario sia farmacologico, chirurgico o strumentale; di non essere sottoposti alla nutrizione e all’idratazione sia artificiali sia per mano di terzi; di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, di ogni trattamento palliativo, anche qualora lo stesso possa accelerare l’esito mortale della patologia in atto. La disposizione disciplina, inoltre, minuziosamente le modalità di utilizzo della dichiarazione.

La lettera g) della proposta Murer prevede l’indicazione nella DAT di un soggetto fiduciario, il quale si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse della persona che lo ha nominato.
L’articolo 5 della proposta Mantero disciplina le decisioni sostitutive nel caso in cui il paziente da sottoporre a trattamento sanitario sia privo di capacità decisionale, prevedendo anche la facoltà
della nomina di un fiduciario. In caso di mancata dichiarazione, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o, in mancanza di questo, dall’amministratore di sostegno o dal tutore,
o, in mancanza di questi, nell’ordine: dal coniuge, dal convivente, dai figli, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado. In caso di impossibilità di decidere si ricorre al comitato etico della struttura sanitaria o al comitato etico dell’azienda sanitaria locale.
La proposta Murer non disciplina le eventuali controversie che possono sorgere in sede di applicazione delle dichiarazioni anticipate. In merito, l’articolo 9 della proposta Mantero dispone che in caso di contrasto tra i soggetti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi delle decisioni sostitutive previste dall’articolo 5 e il medico curante, la decisione è assunta
dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti.

La lettera h) della proposta Murer prevede la possibilità per il medico curante di disattendere la dichiarazione anticipata qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all’atto della dichiarazione, di poter altrimenti conseguire ulteriori benefìci per il paziente, in accordo con il soggetto fiduciario e con i familiari del medesimo paziente.

L’articolo 11, comma 4, della proposta Mantero concede al medico tale facoltà solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto il paziente aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche.
Le proposte Roccella e Binetti prevedono (articolo 7) che il medico possa non seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. In tale caso è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari e ad esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o altro un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

La lettera i) della proposta Murer prevede la garanzia del diritto dei pazienti terminali ad un’adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative ai sensi della legge n. 38 del 2010. Una disposizione analoga e contenuta anche al comma 2 dell’articolo 1 delle proposte Roccella e Binetti.

A partire da questi spunti, la Commissione dovrà discutere e lavorare per produrre un testo unico che metta tutti d’accordo e che possa essere presentato alla Camera dei Deputati ed iniziare il proprio iter per diventare Legge.


Per approfondire:
Testo completo Proposta di Legge
Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

In disabili.com:
Video appello al Parlamento per una legge su testamento biologico e eutanasia

Fine vita, cos’è e come funziona il testamento biologico

Alessandra Babetto

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