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Poche le novità per le persone disabili. Seguiamo un resoconto della manovra, tratto dal sito www.handylex.org

È stata approvata in via definitiva dalla Camera la Legge Finanziaria per il 2003.
Come lo scorso anno, le novità a favore delle persone con disabilità sono assai limitate.
Tale lacuna appare ancora più marcata se si confronta con i numerosissimi emendamenti presentati - sia alla Camera che al Senato - riguardanti moltissimi aspetti della quotidianità delle persone con disabilità : permessi e congedi lavorativi, prepensionamento dei genitori di persone con disabilità gravissima, agevolazioni fiscali, contributi per l'autonomia personale.
Praticamente nulla di quanto proposto dalla associazioni, e accolto da alcuni parlamentari, è stato accolto nella stesura finale della Legge Finanziaria, nemmeno gli emendamenti a costo zero.

Le novità , come già detto, sono minime e in taluni casi foriere di sperequazioni fra gli stessi disabili. Le elenchiamo sinteticamente.

Aumenti di alcune provvidenze economiche

Dal gennaio 2003 i sordomuti potranno contare su di un aumento dell'indennità di comunicazione di 41 euro per dodici mensilità . L'indennità di comunicazione passa quindi da 174,35 a 217,66 euro mensili.
Il medesimo aumento viene riconosciuto anche sull'indennità spettante ai ciechi civili parziali. Questo secondo aumento tuttavia sarà operativo solo dal gennaio 2004.
Nessun aumento è previsto a favore degli invalidi civili parziali o totali.

Ristrutturazioni edilizie

La nuova manovra conferma le agevolazioni relative alle ristrutturazioni edilizie, in vigore dal 1998. Viene precisato però che tale beneficio rimane in vigore solo fino al 30 settembre 2003 e che è limitato ora ad una spesa massima di 48.000 euro.
Ricordiamo che la legge 449/1997 aveva introdotto disposizioni volte a favorire il recupero del patrimonio edilizio, consentendo la detraibilità delle spese sostenute per diverse tipologie di interventi di carattere edilizio e tecnologico. In virtù di quella norma è possibile detrarre - dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche - una cifra pari al 36% delle spese sostenute. L'importo massimo detraibile non può superare l'imposta lorda stessa; il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione era di 150 milioni di lire.
L'importo detraibile deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
Ricordiamo anche gli elementi per noi più rilevanti di quella norma.
Nelle parti comuni degli edifici sono ammesse alla detrazione le spese derivanti da interventi volti alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Le stesse spese, ad esclusione di quelle relative alla manutenzione ordinaria, sono ammesse alla detrazione nelle singole unità immobiliari. Le opere per l'eliminazione di barriere architettoniche sono esplicitamente incluse in queste agevolazioni, sia che gli interventi insistano nelle singole unità immobiliari, sia che siano realizzati in parti comuni degli edifici. Il beneficio fiscale non interessa solo l'installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione aprendo l'opportunità di ottenere l'agevolazione anche sulle soluzioni di domotica e controllo ambientale.

Obiettori e volontari come accompagnatori

La Finanziaria (articolo 40) introduce come novità la possibilità di poter utilizzare, a richiesta individuale, gli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori.
È importante precisare che tale opportunità non è concessa ai disabili intellettivi o motori, né agli anziani, né ai sordomuti, ma solo ai ciechi civili.
Possono, infatti presentare richiesta di assegnazione i ciechi civili che svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.
La sussistenza di tali condizioni verrà certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.
Ai non vedenti che richiedano questo servizio, verrà richiesta una partecipazione alla spesa di 93 euro mensili che verranno detratte dall'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) o dall'indennità speciale (ciechi parziali).

Interventi scolastici

La manovra per il 2003 prevede misure di contenimento e razionalizzazione della spesa. Un esempio è la facoltà concessa ai dirigenti scolastici di "terzalizzare" (appaltare) l'attività dei collaboratori scolastici.
Ma vi sono anche misure che direttamente interesseranno gli alunni disabili.
Sarà il dirigente dell'ufficio scolastico regionale ad autorizzare l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, attualmente fissata in un insegnate di sostegno ogni 138 alunni (con o senza handicap).
Più enigmatica è l'indicazione relativa alle nuove modalità dell'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, attualmente svolta da un'équipe psicopedagogica.
Le nuove disposizioni prevedono che tale accertamento avvenga in modo collegiale ad opera delle aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali.
Le nuove modalità e i criteri verranno definiti con un successivo decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova finanziaria.

Fondo nazionale per le politiche sociali

Il Fondo nazionale per le politiche sociali è alimentato da moltissimi provvedimenti che vanno dalla Legge 104/1992 alla 162/1998 alle norme sul volontariato e sull'infanzia. Dalla sua costituzione il Fondo è stato incrementato, più o meno stabilmente, con destinazioni tali da farlo divenire consistente, tanto da essere utilizzato talvolta per finalità non previste (es. mucca pazza).
Con la nuova Finanziaria, il Ministero si riserva ulteriori margini discrezionali: d'ora in poi gli stanziamenti affluiranno al Fondo senza vincolo di destinazione. Il che significa che potranno essere destinati anche in modo diverso da quanto stabilito inizialmente dal Legislatore.

Sindrome di Down

Fra le "Disposizioni varie" (art. 94) la Finanziaria introduce un elemento di eccezionalità novità e che costituisce un precedente deflagrante nell'ambito dell'accertamento dell'handicap.
Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da cariotipo (esame che descrive in modo inoppugnabile l'assetto cromosomico di una persona), vengono dichiarate persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e sono esentate da ulteriori successive visite e controlli. Tale dichiarazione è emessa dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base.

Va evidenziato con chiarezza che l'indicazione riguarda l'accertamento dell'handicap ma non quello di invalidità civile. Pertanto se per la valutazione dell'handicap viene sancito un vero e proprio automatismo, per l'accertamento dell'invalidità la situazione rimarrà quella vigente. Non viene infatti imposto un analogo automatismo che conceda sempre l'indennità di accompagnamento anziché l'indennità di frequenza.

Da rilevare come il Legislatore abbia riservato tale percorso facilitato alle solo persone con sindrome di Down, non prevedendo la medesima agevolazione ad altri tipi di patologia ugualmente gravi, ugualmente stabilizzati (o, peggio, ingravescenti) e ugualmente comprovabili sulla scorta di mappatura genetica o indagini cliniche dello stesso valore del cariotipo. Solo qualche esempio: distrofia muscolare di Duchenne, corea di Huntigton, sclerosi laterale amiotrofica, lesione spinale grave.

[Tratto da www.handylex.org]

articolo curato da Carlo Giacobini

Per consultare il testo integrale della manovra www.finanze.it

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