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mano dentro un borsellinoI chiarimenti dell’INPS sulle prestazioni da inserire nella DSU per la compilazione dell’ISEE

La confusione sull’ISEE, e in particolare sulla dichiarazione che sta alla base del suo calcolo (la DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica,   ha portato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente con l’INPS, alla redazione, lo scorso 5 maggio, di un documento con le risposte alle domande più frequenti. Si tratta di indicazioni, raccolte in una sorta di FAQ utili a districarsi nella compilazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. In particolare, alcuni di questi chiarimenti, analizzati dal sito specializzato Handylex, possono essere interessanti per le persone con disabilità, andando a riguardare argomenti correlati. Si tratta delle risposte FC4_2, FC4_12, FC4_3, FC7_1, V_8 del documento.

ISEE E PROVVIDENZE ASSISTENZIALI - La prima questione affronta la spinosa questione dell’inserimento o meno, ai fini del calcolo ISEE, delle prestazioni assistenziali. Sappiamo infatti che il DPCM 159/2013  comprende nell’Indicatore della situazione reddituale anche i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo (...)”. Su questo, come sappiamo, ci sono state tre sentenze contrarie del Tar Lazio,  verso le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato un ricorso al Consiglio di Stato. Rispetto alla questione, quindi, la confusione dei cittadini è tanta, e la cosa ha anche portato alcune associazioni a suggerire dichiarazioni cautelative nella dichiarazione in oggetto.

Su questo punto, citiamo Handylex, “mentre dal punto di vista amministrativo non vi sono dubbi che l’INPS attualmente computi in automatico nell’Indicatore della situazione reddituale pensioni, assegni e indennità attribuite agli invalidi civili, secondo la Consulta dei CAF rimane il dubbio di quali altri contributi o prestazioni non erogate da INPS debbano essere dichiarate (assegni di cura, voucher, contributi per progetti vita indipendente …). Ad una prima lettura dei modelli di DSU approvati e pubblicati a dicembre 2014, sembrava che questi “introiti” non dovessero essere dichiarati". In particolare, non devono essere conteggiati solo e soltanto se questi contributi sono stati erogati a fronte di una rendicontazione delle spese sostenute.
Citiamo la risposta (FC4_2): “Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. A titolo esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute. Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.”

Su questo, sottolinea Handylex come la questione sia alquanto confusa e non mancherà, c’è da prevedere, di generare confusione, considerando che nel panorama italiano le prestazioni monetarie prevedono soluzioni diverse in termini di obbligo di rendicontazione che variano da Regione a Regione.
Inoltre – continua Handylex -  senza alcun dubbio, saranno svantaggiati quei nuclei in cui l’assistenza è prestata da caregiver familiari (non contrattualizzati) e che quindi non potranno detrarre nella DSU la spesa di assistenza fino delle prestazioni assistenziali dichiarate. Con la nuova interpretazione la "forbice" di disparità aumenta ulteriormente.

INDENNITA’ INAIL - Nel documento delle FAQ (FC4_3), si trova risposta anche a un quesito che interessa gli invalidi da lavoro. Nel caso specifico, si indica che le indennità INAIL (pensioni di guerra e rendita INAIL) vanno inserite nel conteggio della DSU “in quanto non erogate da INPS”.


INABILI ALLA FIRMA - Infine, sulla questione che interessa le persone dichiarati, impedite nell’apporre la firma (con indicazione nella carta d’identità di “illetterato” o “impossibilitato alla firma”), il documento specifica che “si può non far firmare la DSU e si conserva solo il documento, questo in virtù del fatto che in questo caso lo "status" è stato accertato dal Comune e dichiarato in base a una certificazione medica o altri atti che sono stati acquisiti dallo stesso Ente”. (Si faccia riferimento alla V_8).

Per approfondire, rimandiamo all’analisi completa di Handylex e al testo di tutte le FAQ ISEE  (scaricabile qui).

In disabili.com:

Isee, disabili vessati in nome del bilancio?

ISEE e invalidita' cosa succede ora che il TAR l'ha bocciata?

Redazione

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