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forbici grandiSi scrive: manovra finanziaria correttiva, si legge: nuovi tagli

Si chiama "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", è il decreto che contiene la manovra finanziaria correttiva varata dal Governo per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014 e che è ora in corso di valutazione per poi essere approvato. Testo della proposta alla mano come sempre andiamo a mettere in evidenza i provvedimenti che interessano il mondo della disabilità e del sociale.

SPESA SANITARIA/PROTESICA - Al comma 1 lettera c) dell'art. 17 leggiamo: "Ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell'innovazione tecnologica [‑¬¦] a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti dispositivi, [‑¬¦], compresa la spesa relativa all'assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione [‑¬¦]. Ciò al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati.".
QUINDI? - Quindi siamo alle solite, nonostante ci si renda perfettamente conto dell'inadeguatezza del sistema di rimborso e copertura delle spese sanitarie per chi vive molto spesso con una misera pensione d'invalidità , in attesa dei nuovi LEA ‑¬¦ormai un miraggio più di un'oasi nel deserto‑¬¦ viene stabilito un tetto di rimborso che, è detto esplicitamente, non corrisponde in maniera adeguata al livello di tecnologica e progresso raggiunto in fatto di ausili e cure. Lo scopo? Sempre lo stesso, restare all'interno delle irrealistiche ipotesi di spesa fatte con la finanziaria di inizio anno.

PREVIDENZA/ACCERTAMENTO INVALIDITA' - Al comma 22 dell'art.18 leggiamo: "Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità , dell'handicap e della disabilità , le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari."

Al comma 1 lettera b) dell'art.38 leggiamo poi: "Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 1) Dopo l'articolo 445 (n.d.r: che disciplina le controversie in materia di lavoro) è inserito il seguente: "Art. 445 - bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità , nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità , disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti l'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis del d. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 e all'articolo 195 codice di procedura.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 codice di procedura civile con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità , i motivi della contestazione.
Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.". Le disposizioni di cui al presente numero si applicano dal 1° gennaio 2012
".
QUINDI? - Quindi lo Stato, nonostante le ripetute proteste degli ultimi mesi e la palesata inefficacia ed inefficienza del nuovo sistema di accertamento dell'invalidità , rinnova a se stesso la possibilità di delegare tutte le procedure all'INPS‑¬¦ non si sa se con o senza controllo. In compenso però ci spiega per filo e per segno come fare ad avanzare ricorso nel caso in cui non fossimo soddisfatti della decisione della commissione. Insomma, mette le mani ben avanti.

SCUOLA - Al comma 11 dell'art. 19 leggiamo: "L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (n.d.r: il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto per l'anno scolastico precedente), fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito."
QUINDI? - Quindi non cambia un bel niente, ci teniamo un'insegnante di sostegno ogni due alunni disabili perché ci rendiamo conto perfettamente che frasi come "fermo restando che è possibile istituire posti in deroga" resteranno inevitabilmente inapplicate vista la situazione di pesante difficoltà economica in cui versa la scuola italiana.

In sostanza, rubiamo le parole alla FISH per un bilancio complessivo sul provvedimento, la Manovra, in modo apparentemente innocuo, interviene per contenere, ancora una volta, la spesa per il sostegno scolastico a favore dei bambini con disabilità . Tenta, con misure di dubbia efficacia, di contenere l'enorme contenzioso nelle cause per le invalidità civili non riconosciute, ponendo l'INPS in una posizione di vantaggio rispetto ai cittadini. Ma, al di là di questi interventi mirati a "fare cassa", non è previsto nessun provvedimento per fronteggiare l'emergenza assistenziale di questo Paese. Anzi, i trasferimenti agli Enti locali diminuiscono ancora.


PER APPROFONDIRE:

Il testo completo del Decreto



IN DISABILI.COM:

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MANOVRA FINANZIARIA: GIUSTE MODIFICHE O ANCORA TAGLI?



Alessandra Babetto

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